Haushaltsvoranschlag und Abschlussrechnung

(Originaltext nur auf ital.)

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (Art. 29, comma 1, comma 1-bis, D.Lgs. 33/2013)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016)

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)

Di seguito si pubblicano i bilanci approvati dall'OMCeO Bolzano e i loro allegati, scaricabili in formato PDF:

 

Tutte le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, organo di revisione amministrativa e contabile dell'Ente, sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo sono consultabili e scaricabili nella sezione: Organi di revisione amministrativa e contabile.


akt. 05.01.2024

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