Online Krankschreibung

03/03/2023 - Il dentista può fare i certificati di malattia

Sono un medico odontoiatra libero professionista. Ho letto sulla vostra guida per i medici di medicina generale (pagina 4) che anche i liberi professionisti possono e devono fare il certificato di malattia per i propri pazienti.

Mi sono rivolto telefonicamente all'Asl locale che mi ha risposto dicendo che posso emettere telematicamente certificati di malattia solo ai pazienti di colleghi convenzionati e che io sostituisco.

Le due cose sono in contrasto e chiedo chiarimenti.

Gentile Dottore,

quello che ha letto sulla nostra guida è vero. Tutti gli iscritti all'Albo, e quindi anche gli odontoiatri, possono fare certificati di malattia (per assenze inferiori a 10 giorni).

A chiarirlo è stata la nota n.88 della Fnomceo del 2020. Per poter certificare l'assenza del lavoratore (pubblico e privato) per malattia è necessario essere accreditati nel sistema Tessera sanitaria.

Se non possiede ancora le credenziali può chiederle al suo Ordine di appartenenza.

 

(da ENPAM News del 03/03/2023)


21/11/2019 - Invalidità per le forze dell'ordine

MINISTERO DIFESA – Decreto ministeriale 04 settembre 2019

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2019


21.11.2019 - CERTIFICATO DI MALATTIA. LE REGOLE!

a cura di avv. paola maddalena ferrari

LO SPUNTO: SENTENZA CORTE CASSAZIONE PENALE SEZ. 5- N. 45146 DEL 20/09/2019.

IL FATTO: UN MEDICO IN CONCORSO CON IL PROPRIO PAZIENTE E' STATO CONDANNATO PER FALSO IDEOLOGICO PER AVERE CERTIFICATO UNA MALATTIA INESISTENTE.

DALL'ERRORE ALLA RIFLESSIONE: LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ESPONE IL MEDICO A RESPONSABILITA' CHE E' MEGLIO CONOSCERE


15.09.2017 - Gewährung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes wegen schwerer Komplikationen während der Schwangerschaft

Der vorzeitige Mutterschaftsurlaub der Arbeitnehmerinnen ist im Falle von “schweren Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei bereits bestehenden Krankheiten, die sich durch die Schwangerschaft verschlimmern können” von den Bestimmungen vorgesehen.

Der Artikel 15 des Gesetzesdekretes vom 09.02.2012, Nr. 5 (Verordnung über Vereinfachungen) besagt, dass interessierte Arbeitnehmerinnen das Ansuchen um “vorzeitigen Mutterschaftsurlaub bei schweren Komplikationen während der Schwangerschaft” an den Sanitätsbetrieb und nicht mehr an das Arbeitsinspektorat richten. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die Ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen als zentralen Dienst beauftragt, die Ansuchen zu prüfen und die vorgesehenen Genehmigungen zu erteilen.

Daher wird ab 11.09.2017, im Zusammenhang mit dieser Prozedur, folgende Vorgehensweise eingeführt: Die Arbeitnehmerin eines öffentlichen oder privaten Betriebes kann sich, in Erwartung eines Kindes und bei gesundheitlichen Problemen während der Schwangerschaft, zur Beantragung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes an einen Gynäkologen des Sanitätsbetriebes oder an einen freiberuflichen Gynäkologen wenden.

Ärztliche Direktion des Krankenhauses

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN 


Certificati malattia, per militari e forze armate ora sono doppi. Ecco le novità

È previsto da sei anni nelle caserme ma entra in vigore solo ora. Parliamo del doppio certificato di malattia del militare.
Lo introduce il decreto del Ministero della Difesa del 24 novembre 2015 scorso che in caso di assenza prevede per i militari e per i dipendenti dei Corpi dello Stato due certificazioni, una per la prognosi e l'altra contenente la diagnosi. Di che si tratta? Ricordiamo per prima cosa che i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Militari dello Stato ed ai Vigili del Fuoco fin qui sono esclusi dall'obbligo di certificato di malattia telematico fissato dal decreto legislativo 165/2001. In molte realtà, come abbiamo appreso da una breve ricerca, accade comunque che i medici di famiglia inviino il certificato online all'Inps e contemporaneamente rilascino al militare i certificati richiestigli dal Comando.


24.03.2016 - Nota del Ministero della Salute recante "Chiarimenti applicativi art. 21 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015


18.02.2016 - Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – implementazione flusso procedurale

Facendo seguito al messaggio n. 297 del 25 gennaio 2016 con il quale sono state fornite le prime indicazioni operative in merito all'attuazione delle recenti disposizioni normative in materia di esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute dell'11 gennaio 2016), si forniscono, in accordo con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici e con il Coordinamento Generale Medico Legale, ulteriori chiarimenti per la corretta gestione delle certificazioni di malattia in argomento.
Al fine di semplificare le attività degli operatori delle Strutture territoriali e di consentire l'automatizzazione del flusso delle visite anche con riferimento ai vincoli normativi suindicati, i programmi per l'individuazione dei certificati sottoponibili a VMC d'ufficio sono stati modificati in modo da escludere dalla trattazione di SAViO quegli attestati per i quali risultino valorizzati i campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità".
Conseguentemente, a seguito della suddetta implementazione procedurale, non sono più richiesti i controlli degli attestati relativi ai lavoratori presentati dal listino di SAViO, previsti a cura degli operatori dei CML (messaggio n. 297 del 2016), prima di ogni eventuale assegnazione di Visite Mediche di Controllo Domiciliare.
Rimangono confermate, invece, le indicazioni già fornite, con il messaggio n. 4752 del 13 luglio 2015, in merito all'esigenza di effettuare la compiuta sistematica disamina dei certificati medici pervenuti al fine di poter apporre il codice "E" in tutti i casi in cui il medico della U.O.C./U.O.S.T competente non ritenga opportuno, a fronte della patologia riportata nel campo diagnosi, effettuare d'ufficio il controllo medico domiciliare.


15.10.2015 - D.Lgs.151/15 - Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro


10.10.2014 - CERTIFICAZIONI MEDICHE A PAGAMENTO PER I MEDICI IN FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE

dalle NewsLetter OMCeO Milano n.41/2014

Una nota del Ministero della Salute chiarisce che il medico in formazione specialistica, nell'ambito della sostituzione, oltre a poter svolgere tutte le attività rientranti nei compiti del medico, previste dagli accordi collettivi nazionali, ivi compreso il rilascio di certificazioni a titolo gratuito, può altresì emettere i certificati a pagamento normalmente richiesti al medico di famiglia.


IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO e MIN. SALUTE Circolari 76/4sett2014 e
46085/12ag2014 (documento 167)


Aggiornamento elenco malattie obbligo denuncia

Decreto 10 giugno 2014 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del D.P.R. 1124/1965


Accertamento requisiti idoneità psico-fisica rinnovo patente guida via telematica


25.10.2012 - Mitteilung FNOMCeO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, é stato pubblicato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Il provvedimento contiene tra l'altro disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali.

 

In particolare:

l'art. 5 recante "Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti";

l'art. 7 concernente "Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico";

l'art. 12 recante "Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario";

l'art. 13 recante "Prescrizione medica e cartella clinica digitale";

 


Medici - personale esclusione obbligo invio

Medici - personale in regime di diritto pubblico che è escluso dall'obbligo di invio telematico del certificazione medico all'INPS

 


Identifizierung der chronischen Krankheiten und jene die zur Invalidität führen

Verordnung über die Erkennung von chronischen Krankheiten und jene die zur Invalidität führen, laut Art. 5, Komma 1, Buchstabe a) des D.Lgs. vom 29. April 1998 Nr. 124

  • Liste (im Originaltext)


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