Risposta n. 211/19 dell'Agenzia dell'Entrate - Compenso CTU - Fatturazione elettronica - Ritenuta a titolo di d'acconto IRPEF - Art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973
Con circolare n. 9, di data 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il consulente tecnico d'ufficio, una volta ricevuto il pagamento dalla parte cui il Giudice ha posto a carico il relativo onere, deve emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione intestandola all'Ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione. Ciò è stato confermato dal Ministero della Giustizia con note dd. 30.5.2018 e dd. 29.9.2018.
......Dal prossimo 1° luglio, l’ambito di applicazione del meccanismo dello “split payement” (scissione dei pagamenti) è esteso a tutti quei professionisti (Avvocati, CTU,Periti, ecc.) che lavorano con la Pubblica Amministrazione, con le società partecipate della PA e con le società quotate. Dal punto di vista pratico, i professionisti dovranno adeguare le modalità di emissione delle fatture che non saranno più emesse con “Iva ad esigibilità immediata o differita” ma in regime di “scissione dei pagamenti”. Dovrà pertanto essere compilato con “S” lo specifico campo. Restano ovviamente esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti, i professionisti in regime forfettario o dei minimi, poiché le loro fatture non recano alcun addebito di Iva.
Entrata in vigore dell'obbligo di deposito degli atti endoprocessuali esclusivamente mediante trasmissione telematica per iscritti all'albo dei consulenti tecnici
Come noto, a far data dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile mediante trasmissione telematica.
L'obbligo riguarda anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d'ufficio etc.).
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2001, n. 44) ha previsto l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
Solo la registrazione del professionista al Reginde consente al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non posono più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.
Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico.
Avviso del Processo civile telematico - obbligatorietà deposito telematico - Art. 16 bis D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221