Modulistica

A disposizione su questa pagina la modulistica di interesse per semplificare le pratiche e gli adempimenti professionali relativi all'Ordine.

Iscrizione/Cancellazione

Requisito indispensabile per poter esercitare la professione di medico/odontoiatra in Italia è l'iscrizione all'albo professionale (Art. 8 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233) o l'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività medica/odontoiatrica in Italia rilasciata dal Ministero della Salute, la cosiddetta "prestazione di servizi" (Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2006/100/CE, Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206).

Iscrizione all'Albo

Si fa presente che per richiedere la doppia iscrizione all’Ordine di Bolzano, ovvero iscrizione all’Albo Medici Chirurghi e all’Albo Odontoiatri, sarà necessario presentare due domande distinte con relativa marca da bollo di 16€ per ognuna.

Per quanto riguarda i pagamenti, la quota relativa alla doppia iscrizione è pari a 397€ e la tassa di concessione governativa pari a 168€ sarà da corrispondere due volte, una volta per l’Albo Medici Chirurghi e una volta per l’Albo Odontoiatri.

Cancellazione dall'Albo

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 dicembre per garantire la cancellazione nell'anno in corso. La quota annuale di iscrizone è dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare in corso.

STP - Società tra professionisti

AVVISO a tutte le STP

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

tutte le Società tra Professionisti – STP – iscritte nella sezione speciale dell’albo per le società tra professionisti e le società multidisciplinari che nel loro statuto rechino l’attività medica e/o odontoiatrica come prevalente, sono tenute ad inviare ANNUALMENTE all’Ordine la Visura Camerale – estratto dal Registro Imprese attuale, in quanto l’Ordine é tenuto a verificare lo stato dell’attività della STP annualmente. Queste le disposizioni della FNOMCeO.

Vi prego pertanto gentilmente di inviare ogni anno ad inizio anno la Visura Camerale attuale alla Segreteria dell’Ordine.

Riconoscimento dei titoli esteri

Tutti i moduli per il riconoscimento dei titoli, nonché i relativi elenchi dei documenti da allegare alle domande di riconoscimento.

Riconoscimento dei titoli esteri


Modulistica per il riconoscimento del titolo di qualifica

 

Tutti i moduli per il riconoscimento dei titoli, nonché i relativi elenchi dei documenti da allegare alle domande di riconoscimento sono reperibili direttamente al seguente link

 

CITTADINI COMUNITARI:

  • Diritto di stabilimento per titolo di medico chirurgo conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica 
  • Diritto di stabilimento per titolo di medico di medicina generale conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Diritto di stabilimento per titolo di medico specialista conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Diritto di stabilimento per titolo di odontoiatra conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Diritto di stabilimento per titolo di odontoiatra specialista conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica

 

CITTADINI NON COMUNITARI:

  • Riconoscimento titolo di medico chirurgo conseguito in un paese dell’UE, nella Confederazione svizzera e nell’area SEE da cittadini non comunitari -> modulistica
  • Riconoscimento titolo di odontoiatra conseguito in un paese dell’UE, nella Confederazione svizzera e nellArea SEE da cittadini non comunitari -> modulistica

 

 

Note ed avvertenze generali:

Unione Provinciale Traduttori

Traduzione documenti: Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione puó essere fatta da un traduttore con apposito timbro oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.


Libera prestazione di servizi

CITTADINI COMUNITARI:

  • Libera prestazione di servizi per titolo di medico chirurgo conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Libera prestazione di servizi per titolo di medico specialista conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Libera prestazione di servizi per titolo di odontoiatra conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica
  • Libera prestazione di servizi per titolo di odontoiatra specialista conseguito in Paesi comunitari, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE -> modulistica

 

CITTADINI NON COMUNITARI:

  • Autorizzazione temporanea allo svolgimento di attività clinica di medico chirurgo nell’ambito di iniziative di formazione o di aggiornamento per cittadini extracomunitari in possesso di titolo non comunitario -> modulistica


Riconoscimento titoli: Prof, Docente, ecc.

Riconoscimento professione docente: link

 


Good Standing

 

L’autorità competente per il rilascio del certificato di Good Standing – Certificato di onorabilità professionale ai medici e agli odontoiatri italiani é il Ministero della Salute.

 

Modulistica per richiedere il Good Standing – alla voce “Riconoscimento titoli conseguiti in Italia”.

 

L’Ordine puó rilasciare il Good Standing – Certificato di onorabilità professionale ai propri iscritti solo nel caso in cui questi operino in Stati non aderenti all’UE.


Certificato di conformità

 

L’autorità competente per il rilascio del certificato di conformità europeo per i titoli di studio di medico, medico specialista, MMG, odontoiatra conseguiti in Italia é il Ministero della Salute.

 

  • Modulistica per richiedere il Certificato di Conformità Europeo
  • medico: https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AG1MC&flag=P
  • odontoiatra: https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AG1O&flag=P
  • medicina generale: https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AG3&flag=P
  • specializzazione: https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AG1MS&flag=P

Certificato attestante il diritto acquisito ad esercitare in Italia in qualità di Medico di medicina generale

Chi può richiederlo:

  • I medici chirurghi, laureati ed abilitati, in Italia, all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
  • I medici chirurghi, cittadini di un altro Stato membro, già iscritti all’albo dei medici chirurghi, titolari alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l’attività di medico in medicina generale.

Link: https://www.salute.gov.it/portale/riconoscimentoQualifiche/dettaglioSchedaRiconoscimentoQualifiche.jsp?idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AG3B&flag=P


Certificato per il rilascio del Visto USA

 

L’autorità competente per il rilascio del visto USA per medici e ododntoiatri italiani é il Ministero della Salute.

 


Cerca decreto di riconoscimento titolo online

06/05/2019 – Certificati ECM – imposta di bollo

Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra richieda al proprio Ordine un certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di bollo.

In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi). 

Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

 


Applicazione imposta di bollo su rilascio certificati di iscrizione e altre istanze

 

I certificati che vengono rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (come gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi esclusivamente nei rapporti privati, in quanto dal 1 gennaio 2012 entrando in vigore le nuove normative (Art. 15 della Legge 183/2011), non possono essere più richiesti dagli esercizi pubblici che hanno l’obbligo di “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti di interesse, e ad effettuare i dovuti controlli e corrispondenze.

Tali certificazioni, continuano ad essere rilasciate dalla P.A. su richiesta del cittadino per fini privati, ma sono assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00.- e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Pertanto, in ordine al rilascio di certificati di iscrizione da presentare ad un ente privato (assicurazioni, ecc.) si sottolinea che debbono essere rilasciati in bollo e non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi!

Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella certificazione.
I certificati di iscrizione che vengono presentati alle autorità estere devono essere provvisti di marca da bollo.

Chi necessita di un certificato di iscrizione deve esibire al momento della richiesta presso la Segreteria dell’Ordine la marca da bollo pari ad €uro 16,00.-.

 

Elenco dei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla normativa vigente in materia – D.P.R. n. 642/1972 – Tabella B.

 

I certificati possono essere richiesti esclusivamente per i seguenti fini:
– se destinati a privati in Italia;
– per l’estero;
– per la questura ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;

 

Esempi per certificati soggetti all’imposta di bollo pari ad €uro 16,00.-:

  • Certificati di iscrizione;
  • Certificati per assicurazioni, telefonia, etc.;

 

Esempi per certificati esenti dall’imposta di bollo:

  • Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza;
  • Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere;
  • Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

 


Comunicazione n. 2 – 2012 FNOMCeO

 

Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

 

Le disposizioni della Direttiva sono volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

 

Dal 1° gennaio 2012 quindi i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

 

 


Modulistica Privacy

Riconoscimento servizio prestato all’estero

 

Riconoscimento servizio prestato all’estero – Assessorato alla Sanità – Ufficio Personale sanitario – Provincia Autonoma di Bolzano

Per il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea all’estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, puó essere fatta domanda per il riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonchè come titolo valutabile nei medesimi.

 

 

Richiesta riconoscimento servizio prestato all’estero – Ministero della salute

Il Ministero della salute è competente in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero solo nei confronti dei cittadini comunitari che risiedono in una Regione a Statuto straordinario, in una Provincia Autonoma o all’estero (iscrizione albo AIRE). Coloro che risiedono nelle Regioni a statuto ordinario devono rivolgersi alla Regione di residenza (D.Lgs.n.112/1998).

Pubblicità Sanitaria

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