A disposizione su questa pagina la modulistica di interesse per semplificare le pratiche e gli adempimenti professionali relativi all'Ordine.
Requisito indispensabile per poter esercitare la professione di medico/odontoiatra in Italia è l'iscrizione all'albo professionale (Art. 8 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233) o l'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività medica/odontoiatrica in Italia rilasciata dal Ministero della Salute, la cosiddetta "prestazione di servizi" (Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2006/100/CE, Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206).
Si fa presente che per richiedere la doppia iscrizione all’Ordine di Bolzano, ovvero iscrizione all’Albo Medici Chirurghi e all’Albo Odontoiatri, sarà necessario presentare due domande distinte con relativa marca da bollo di 16€ per ognuna.
Per quanto riguarda i pagamenti, la quota relativa alla doppia iscrizione è pari a 397€ e la tassa di concessione governativa pari a 168€ sarà da corrispondere due volte, una volta per l’Albo Medici Chirurghi e una volta per l’Albo Odontoiatri.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 dicembre per garantire la cancellazione nell'anno in corso. La quota annuale di iscrizone è dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare in corso.
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
tutte le Società tra Professionisti – STP – iscritte nella sezione speciale dell’albo per le società tra professionisti e le società multidisciplinari che nel loro statuto rechino l’attività medica e/o odontoiatrica come prevalente, sono tenute ad inviare ANNUALMENTE all’Ordine la Visura Camerale – estratto dal Registro Imprese attuale, in quanto l’Ordine é tenuto a verificare lo stato dell’attività della STP annualmente. Queste le disposizioni della FNOMCeO.
Vi prego pertanto gentilmente di inviare ogni anno ad inizio anno la Visura Camerale attuale alla Segreteria dell’Ordine.
Tutti i moduli per il riconoscimento dei titoli, nonché i relativi elenchi dei documenti da allegare alle domande di riconoscimento.
Tutti i moduli per il riconoscimento dei titoli, nonché i relativi elenchi dei documenti da allegare alle domande di riconoscimento sono reperibili direttamente al seguente link
CITTADINI COMUNITARI:
CITTADINI NON COMUNITARI:
Note ed avvertenze generali:
Traduzione documenti: Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione puó essere fatta da un traduttore con apposito timbro oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.
CITTADINI COMUNITARI:
CITTADINI NON COMUNITARI:
Riconoscimento professione docente: link
L’autorità competente per il rilascio del certificato di Good Standing – Certificato di onorabilità professionale ai medici e agli odontoiatri italiani é il Ministero della Salute.
Modulistica per richiedere il Good Standing – alla voce “Riconoscimento titoli conseguiti in Italia”.
L’Ordine puó rilasciare il Good Standing – Certificato di onorabilità professionale ai propri iscritti solo nel caso in cui questi operino in Stati non aderenti all’UE.
L’autorità competente per il rilascio del certificato di conformità europeo per i titoli di studio di medico, medico specialista, MMG, odontoiatra conseguiti in Italia é il Ministero della Salute.
Chi può richiederlo:
L’autorità competente per il rilascio del visto USA per medici e ododntoiatri italiani é il Ministero della Salute.
Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra richieda al proprio Ordine un certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di bollo.
In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi).
Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
I certificati che vengono rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (come gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi esclusivamente nei rapporti privati, in quanto dal 1 gennaio 2012 entrando in vigore le nuove normative (Art. 15 della Legge 183/2011), non possono essere più richiesti dagli esercizi pubblici che hanno l’obbligo di “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti di interesse, e ad effettuare i dovuti controlli e corrispondenze.
Tali certificazioni, continuano ad essere rilasciate dalla P.A. su richiesta del cittadino per fini privati, ma sono assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00.- e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Pertanto, in ordine al rilascio di certificati di iscrizione da presentare ad un ente privato (assicurazioni, ecc.) si sottolinea che debbono essere rilasciati in bollo e non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi!
Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere
dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella
certificazione.
I certificati di iscrizione che vengono presentati
alle autorità estere devono essere provvisti di marca da bollo.
Chi necessita di un certificato di iscrizione deve esibire al momento della richiesta presso la Segreteria dell’Ordine la marca da bollo pari ad €uro 16,00.-.
Elenco dei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla normativa vigente in materia – D.P.R. n. 642/1972 – Tabella B.
I certificati possono essere richiesti esclusivamente per i seguenti
fini:
– se destinati a privati in Italia;
– per l’estero;
–
per la questura ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
Esempi per certificati soggetti all’imposta di bollo pari ad €uro 16,00.-:
Esempi per certificati esenti dall’imposta di bollo:
Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Le disposizioni della Direttiva sono volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Dal 1° gennaio 2012 quindi i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Riconoscimento servizio prestato all’estero – Assessorato alla Sanità – Ufficio Personale sanitario – Provincia Autonoma di Bolzano
Per il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea all’estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, puó essere fatta domanda per il riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonchè come titolo valutabile nei medesimi.
Richiesta riconoscimento servizio prestato all’estero – Ministero della salute
Il Ministero della salute è competente in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero solo nei confronti dei cittadini comunitari che risiedono in una Regione a Statuto straordinario, in una Provincia Autonoma o all’estero (iscrizione albo AIRE). Coloro che risiedono nelle Regioni a statuto ordinario devono rivolgersi alla Regione di residenza (D.Lgs.n.112/1998).