Modulistica

A disposizione su questa pagina la modulistica di interesse per semplificare le pratiche e gli adempimenti professionali relativi all'Ordine.

Dal 2026 è possibile procedere all’iscrizione, alla re-iscrizione, al trasferimento e alla cancellazione in modalità completamente online, attraverso l’area “Servizi online” – accesso con SPID o CIE: https://omceobz.irideweb.it/login

Iscrizione

Requisito indispensabile per poter esercitare la professione di medico/odontoiatra in Italia è l'iscrizione all'albo professionale (Art. 8 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233) o l'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività medica/odontoiatrica in Italia rilasciata dal Ministero della Salute, la cosiddetta "libera prestazione di servizi" (Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2006/100/CE, Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206). L’attività medica/odontoiatrica non consiste soltanto nell’esercizio della medicina/odontoiatria in senso stretto, bensì in qualsiasi attività in cui vengano applicate o utilizzate conoscenze mediche/odontoiatriche.

Doppia iscrizione

Si fa presente che per richiedere la doppia iscrizione all’Ordine di Bolzano, ovvero iscrizione all’Albo Medici Chirurghi e all’Albo Odontoiatri, sarà necessario presentare due domande distinte con relativa marca da bollo di 16€ per ognuna. Per quanto riguarda i pagamenti, la quota relativa alla doppia iscrizione è pari a 383€ (2025) e la tassa di concessione governativa pari a 168€ sarà da corrispondere due volte, una volta per l’Albo Medici Chirurghi e una volta per l’Albo Odontoiatri. Si prega di notare che tutte le domande devono essere presentate esclusivamente in originale.

Dal 2026 è possibile procedere all’iscrizione, alla re-iscrizione, al trasferimento e alla cancellazione in modalità completamente online, attraverso l’area “Servizi online” – accesso con SPID o CIE: https://omceobz.irideweb.it/login

Trasferimento da altro Ordine italiano

Uno dei requisiti indispensabili ai fini dell’iscrizione o mantenimento dell’iscrizione all’Albo in una Provincia è avere la residenza e/o il domicilio professionale stabile e continuativo.

Qualora nella Provincia di iscrizione non sussistano più entrambi i requisiti di cui sopra (residenza/domicilio) ai sensi degli artt. 4 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e 16 della legge 21/12/1999 n. 526, è necessario richiedere il trasferimento nella Provincia, a scelta, in cui si ha la residenza e/o domicilio professionale.

Si precisa che la quota di iscrizione all’Ordine di Bolzano nell’anno di trasferimento non viene richiesta essendo di competenza dell’Ordine di provenienza.

Dal 2026 è possibile procedere all’iscrizione, alla re-iscrizione, al trasferimento e alla cancellazione in modalità completamente online, attraverso l’area “Servizi online” – accesso con SPID o CIE: https://omceobz.irideweb.it/login

Cancellazione dall'Albo

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 dicembre per garantire la cancellazione nell'anno in corso. La quota annuale di iscrizione è dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare in corso. Si prega di notare che tutte le domande devono essere presentate esclusivamente in originale.

Nel caso di doppia iscrizione devono essere presentare due domande di cancellazione.

STP - Società tra Professionisti

Si ricorda che tutte le Società tra Professionisti (STP) iscritte nella sezione speciale dell’Albo per le società tra professionisti e le società multidisciplinari, che prevedano nello statuto l’attività medica e/o odontoiatrica come prevalente, hanno l’obbligo di trasmettere annualmente all’Ordine la Visura Camerale aggiornata, estratta dal Registro delle Imprese. Questo adempimento è necessario in quanto l’Ordine è tenuto a verificare lo stato dell’attività delle STP su base annuale, come disposto dalla FNOMCeO.

Si invita pertanto cortesemente a inviare ogni anno, preferibilmente all’inizio dell’anno, la Visura Camerale aggiornata alla Segreteria dell’Ordine.

Riconoscimento dei titoli esteri

Tutti i moduli per il riconoscimento dei titoli, nonché i relativi elenchi dei documenti da allegare alle domande di riconoscimento.

Modulistica varia

Tariffe e richiesta vidimazione parcelle mediche e odontoiatriche, parere di congruità

Modulo di richiesta

Regolamento rilascio parere congruità

Riconoscimento servizio prestato all’estero

Riconoscimento servizio prestato all’estero – Assessorato alla Sanità – Ufficio Personale sanitario – Provincia Autonoma di Bolzano

Per il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea all’estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, puó essere fatta domanda per il riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonchè come titolo valutabile nei medesimi.

Richiesta riconoscimento servizio prestato all’estero – Ministero della salute

Il Ministero della salute è competente in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero solo nei confronti dei cittadini comunitari che risiedono in una Regione a Statuto straordinario, in una Provincia Autonoma o all’estero (iscrizione albo AIRE). Coloro che risiedono nelle Regioni a statuto ordinario devono rivolgersi alla Regione di residenza (D.Lgs.n.112/1998).

06/05/2019 – Certificati ECM – imposta di bollo

Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra richieda al proprio Ordine un
certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM
acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di
bollo.

In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui
all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi). 

Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.


Applicazione imposta di bollo su rilascio certificati di iscrizione e
altre istanze

I certificati che vengono rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione (come gli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
validi esclusivamente nei rapporti privati, in quanto dal
1 gennaio 2012 entrando in vigore le nuove normative (Art. 15 della Legge
183/2011), non possono essere più richiesti dagli esercizi pubblici che
hanno l’obbligo di “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà, nonché tutti i dati e
i documenti di interesse, e ad effettuare i dovuti controlli e
corrispondenze.

Tali certificazioni, continuano ad essere rilasciate dalla P.A. su
richiesta del cittadino per fini privati, ma sono assoggettate al
pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00.- e dei diritti di
segreteria, per ciascun certificato ad esclusione degli usi indicati nel
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Pertanto, in ordine al rilascio di certificati di iscrizione da presentare
ad un ente privato (assicurazioni, ecc.) si sottolinea che debbono essere
rilasciati in bollo e non possono essere utilizzati nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi!

Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere
dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella
certificazione.
I certificati di iscrizione che vengono presentati
alle autorità estere devono essere provvisti di marca da bollo.

Chi necessita di un certificato di iscrizione deve esibire al momento
della richiesta presso la Segreteria dell’Ordine la marca da bollo pari
ad €uro 16,00.-.

Elenco dei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla
normativa vigente in materia – D.P.R. n. 642/1972 – Tabella B.

I certificati possono essere richiesti esclusivamente per i seguenti fini:

  • se destinati a privati in Italia;
  • per l’estero;
  • per la questura ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;

Esempi per certificati soggetti all’imposta di bollo pari ad €uro 16,00.-:

  • Certificati di iscrizione;
  • Certificati per assicurazioni, telefonia, etc.;

Esempi per certificati esenti dall’imposta di bollo:

  • Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione
    delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione
    sportiva di appartenenza;
  • Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di
    assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti
    relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite
    concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi
    straniere;
  • Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del regolamento
    di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R.
    16/12/1992 n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o
    impedite capacità motorie permanenti;

Comunicazione n. 2 – 2012 FNOMCeO

Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della
semplificazione n. 14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre
2011, n. 183″.

Le disposizioni della Direttiva sono volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni
certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa,
la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell’atto di notorietà.

Dal 1° gennaio 2012 quindi i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.


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