Ständige medizinische Weiterbildung
Seit dem 2. Dezember 2013 haben die auf dem Co.Ge.A.P.S.-Portal https://application.cogeaps.it/login registrieten Benutzer Zugang zur CME-Datenbank des Konsortiums
Über diesen Dienst können alle CME-Credits eingesehen werden, die auf nationaler und regionaler Ebene erworben wurden (die Südtiroler Landesverwaltung einmal im Jahr, übermittelt die Daten mit Ausnahme der anerkannten Auslands-Credits). Die Benutzer können die eigene Fortbildung durch Errichtung des individuellen/Gruppen Fortbildungsdossiers planen.
www.ecmbz.it – Hier werden sowohl die ausgestellten CME-Credits der vom Land Südtirol akkreditierten Provider registriert, wie auch die durch den Sanitätsbetrieb autorisierten Fortbildungen oder über die Ärztekammer anerkannten Auslandsguthaben.
Die auf dem Südtiroler-Fortbildungsdossier registrierten CME-Credits werden von der Provinz im Folgejahr auf das nationale Fortbildungsdossier CoGeAPS übertragen.
Kontakt: Autonome Provinz Bozen – Amt für Gesundheitsordnung
La delibera n. 1/2025 della CNFC offre, ai professionisti sanitari non in regola con uno o più trienni ECM passati, la possibilità di compensare i crediti mancanti utilizzando crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2028. Il meccanismo è definitivo e si applica ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Non riguarda invece il triennio in corso (2023-2025), per il quale resta la scadenza ordinaria.
Per i professionisti, che risultano già certificabili nei trienni passati, è stato introdotto anche un ulteriore “premio” come di seguito specificato:
Il bonus è attribuito automaticamente ai professionisti sanitari aventi diritto e sarà visualizzabile sulla propria pagina personale all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. Questi si aggiungono agli altri bonus già previsti dalla normativa.
Delibera CNFC n. 1/2025 del 03.07.2025
Rimane invece fissata al 31 dicembre 2025 la scadenza del triennio formativo attuale 2023–2025.
Il completamento di questo triennio è fondamentale in quanto dal 2026 ai fini assicurativi sarà necessario aver conseguito almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale.
Ricordando che la responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo formativo ricade sul singolo professionista, si invita a ricontrollare la propria posizione alla luce delle modifiche intervenute.
Verifica della propria posizione ECM
Corsi FAD della FNOMCeO: FadInMed
Eventi formativi: Agenas
Gimbe: eventi formativi
Fad ECM: eventi FAD
Ideas Group: http://fadideasgroup.it/
Med3: https://www.med3.it/public/
Cub Medici: https://www.clubmedici.it/comunicazioni/fad/landing.php?hh=FAD
Comunicazione nr. 141 del 07/12/2023 – Attivazione Dossier formativo di gruppo della FNOMCeO per il triennio 2023-2025
L’articolo 38-bis, inserito durante l’esame referente, introduce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 24/2017112, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L’efficacia di tali polizze viene condizionata dall’articolo in commento all’assolvimento in misura non inferiore al 70% cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
il comma 2 dell‘ art. 162 del decreto legislativo 3 1 luglio 2020, n. 101 che dispone: „i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui a ll’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche“ .
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare„.
La percentuale va calcolata sull’obbligo formativo del triennio 2020-2022 al netto di esoneri ed esenzioni.
Ad es., se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti.
Per il triennio 2020-2022 i professionisti sanitari dovranno indicare, all’interno del portale COGEAPS o della relativa APP per dispositivi mobili, quali crediti siano riconducibili alla materia della radioprotezione.
Delibera CNFC in materia di radioprotezione del paziente
Chiarimenti crediti in materia di radioprotezione
BONUS ECM – Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale.
Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio 2022.
In materia di vaccini è stato riconosciuto di attribuire ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.
Relativamente alle sperimentazioni scientifiche la CNFC ha stabilito „la modifica della rubrica del paragrafo 3.3.2 del Manuale sulla formazione del professionista sanitario in „Studi e ricerche“ ed il contenuto dello stesso è stato così riformulato:
„I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:
• 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
• 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;
• 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Per il riconoscimento di tali crediti vedasi comunicazioni in allegato.
Delibera CFNC Sperimentazioni cliniche
Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario (reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro) mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.
È stata inoltre riconosciuta al CoGeAPS la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
La Commissione Nazionale ECM ha deliberato di prorogare al 31.12.2021 il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonchè per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016.
Delibera Emergenza epidemiologica da Covid-19 del 10/06/2020

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Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario
(Bolzano, 28/02/2020)
Sta per scadere il termine per mettersi in regola coi crediti ECM e i pensionati chiedono se anche loro sono tenuti. I medici e i dentisti in pensione che non svolgono «attività professionale abituale» NON sono vincolati dalla norma, in altre parole se un medico o un dentista in pensione sporadicamente fa una visita ad un amico o da una sua prestazione urgente non è tenuto a tale osservanza (crediti ECM). A proposito non centra il fatto che sia o non sia remunerata, il riferimento preso in considerazione è l’atto professionale nella fattispecie medico o odontoiatrico. Non c’è, pertanto, dispensa nell’attività svolta in volontariato. Da tenere presente che molte assicurazioni di RC professionale non coprono l’eventuale richiesta risarcitoria se l’assicurato non è in regola coll’aggiornamento professionale (crediti ECM). Inoltre il mancato aggiornamento documentato coi crediti ECM potrebbe essere tenuto presente dal giudice nel contenzioso per condotte imperite.
La delibera del CNFC del 04.02.2021 ha chiarito che per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‚attività professionale“ si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria inserendo la domanda di ESONERO/ESENZIONE per motivi di pensionamento nella piattaforma nazionale CoGeAPS.
a cura di M.E. Perelli – In Breve 42
leggi l’articolo</a > dell’edizione nr. 50 del 09/12/2019
I professionisti che hanno svolto dei periodi di volontariato/cooperazione con paesi in via di sviluppo nell’attuale triennio 2017 – 2018 e 2019 possono inserire la richiesta di „ESONERO“ per il periodo svolto per missioni umanitarie. La richiesta dev’essere inserita nella piattaforma nazionale CoGeAPS alla voce „Partecipazioni ECM“ -> „Esoneri e Esenzioni“ -> „Aggiungi Esenzione“. Inserire il periodo e il motivo dell’esenzione nella maschera che appare. Allegare alla domanda di autocertificazione compilata e firmata e la copia del documento di riconoscimento.
LE NUOVE REGOLE
Numero massimo crediti: Tutti gli iscritti agli Albi (DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI) hanno l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 diminuiti di eventuali riduzioni, esoneri ed esenzioni personali, ma hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI (Determina 07.07.2016 C.N.F.C. ) Pertanto, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale (diminuito di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l’obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali. (Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 e Determina 07.07.2016).
IN BREVE n. 024-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini
La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) aveva chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all’Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM.
La FNOMCeO aveva risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all’Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica l’obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario è l’esercizio della professione che obbliga all’aggiornamento, considerato che per l’esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.
IN BREVE n. 024-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini
Il Presidente Fnomceo Filippo Anelli ai Presidenti di Ordine e Commissione albo odontoiatri ribadisce che „l’aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi„.
Per Roberto Stella, Presidente dell’Ordine di Varese e Coordinatore Nazionale Area Strategica Formazione della Fnomceo, „l’ECM è un obbligo individuale, del medico e non dell’Ordine. La responsabilità in caso di mancato aggiornamento è del professionista. L’Ordine deve fare in modo che l’iscritto si adegui, non deve lasciare nulla d’intentato affinché la sua formazione sia all’altezza di prestazioni di qualità per i pazienti. Se nuove norme contempleranno sanzioni ordinistiche per chi non si aggiorna, ne andranno valutati tempi, entità e modalità. Al presente le priorità sono altre».
Va ricordato che il triennio formativo 2017-19 sta per finire e servirà per recuperare anche i crediti mancati nel precedente 2014-16.
Per il prossimo triennio, mentre si attende la nuova Commissione per la formazione continua in Agenas, gli Ordini hanno la consegna di avvisare gli iscritti in „deficit“ con il punteggio. Di recente è stato sanzionato un dentista di Aosta per mancato aggiornamento: non ha accumulato punti sufficienti.
IN BREVE n. 019-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini
Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra richieda al proprio Ordine un certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di bollo.
In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi).
Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
PRIMO MEDICO ITALIANO SOSPESO PERCHÉ NON IN REGOLA CON L’OBBLIGO ECM da FimmgNotizie di martedì 30 aprile 2019
È toccata a un odontoiatra la prima sospensione dalla professione perché non in regola con l’obbligo ECM, l’Educazione continua in Medicina.
La Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie CCEPS ha confermato in secondo grado la sospensione – seppur ridotta da 6 a 3 mesi – stabilita dalla Commissione Albo di Aosta (CAO) a carico di un dentista italiano che svolge la sua attività in parte anche a Nizza in Francia.
IN BREVE n. 018-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini
Elenco Medici Competenti: chiarimenti e procedure da parte del Ministero della Salute
La CNFC-Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014 -2016.
Tale recupero è fattibile entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017.
È possibile effettuare l’operazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai singoli professionisti nel portale del CoGeAPS.
Ovviamente i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo per il triennio 2014/2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019. Chi riscontrasse difficoltà attuative nelle operazioni di recupero potrà rivolgersi alla segreteria dell’Ordine.