Educazione Continua in Medicina
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari, così come le specializzazioni, danno diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale di 1/3, per ogni anno di frequenza.