Sentenza Tar Toscana n. 400/2019 – Farmaci biologici – Va garantita la centralità della valutazione medica – Comunicazione FNOMCeO n. 52/2019
Comunicazione n. 49/2019 – Legge 22 marzo 2019, n. 29 – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
Comunicazione n. 23/2019 – Legge 11 febbraio 2019, n. 12 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplifcazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Linee Guida per una corretta procedura di sterilizzazione a vapore
Richtlinie 2005/36/EG17.01.2014 – Konsolidierte Rechtsakte – Richtlinie
2005/36/EG
EU-Schweiz 22.10.2011Beschluss nr. 2/2011 des gemischten Ausschusses
EU-Schweiz, der mit Artikel 14 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit eingesetzt wurde vom 30. September 2011 über die Änderung von Anhang III (Gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen) dieses Abkommens (2011/702/EU)
Schweiz & EWRListe der Bezeichnungen der Diplome des Facharztes in den Mitgliedsstaaten der EU, des EWR und der Schweiz
Benutzerleitfaden – Richtlinie 2005/36/EGAlles, was Sie über die Anerkennung der Berufsqualifikationen wissen müssen – 66 FRAGEN – 66 ANTWORTEN
Richtlinie 2005/36/EG30.09.2005 – Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Text von Bedeutung für den EWR)
Decreto 23 marzo 2018
modifica decreto 30 gennaio 1998 e suc. mod. „Tabelle relative
discipline equipollenti per accesso al II livello dirigenziale per il
personale di ruolo del SSN“
Specializzazioni equipollenti e affini
Comunicazione n. 75 della FNOMCeO relativa al Decreto del 16 luglio
2014 recante „Modifica alle tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale“
Modifica ed integrazione tabelle servizi e discipline equipollenti ed
affini
Comunicazione n. 28 della FNOMCeO relativa al decreto del 28/03/2013
recante „Modifica ed integrazione tabelle A e B di cui al decreto 30
gennaio 1989, relative aiservizi e discipline equipollenti ed
affini“
Modifica ed integrazione tabelle servizi e discipline equipollenti ed
affini
Comunicazione n. 61 della FNOMCeO relativa al Decreto del 20.09.2011
recante „Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle
discipline equipollenti ed affini“
Specializzazioni equipollenti (elaborazione all’ultimo DM del 19.06.2006)
Specializzazioni affini (elaborazione all’ultimo DM del 19.06.2006)
Bolzano, 06/06/2023
Tariffario minimo nazionale D.P.R. 17 febbraio 1992
Secondo la Commissione Centrale Esercenti delle Professioni Sanitarie „l’intervento del c.d. decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione“. Ed in assenza di parametri come un tariffario minimo, la CCEPS rimanda all’Ordine la funzione di vigilanza indicando la necessità di individuare „criteri ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quello dell’effettuazione della prestazione ad un prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard“
Newsletter OMCeO MI n. 3/2015
Perelli news 05/2015
Comunicazione FNOMCeO n. 8 – 2005 Prestazioni mediche esenti IVA
Sentenza della corte di giustizia
europea
Visite fiscali Inailvisite fiscali Inail esenti IVA
a cura di M.Perelli Ercolini
Verständlicherweise sorgt das Gesetzesdekret vom 04.03.2014 Nr. 39 über den Jugendschutz für Aufregung auch unter den Ärzten und Zahnärzten.
Wir Ärztekammer wurden mit einem Rundschreiben der FNOMCeO am 04.04 informiert, obwohl im Dekret kein Bezug auf die ärztliche und zahnärztliche Tätigkeit genommen wird.
Der wesentliche Punkt des Dekretes kann so zusammengefasst werden – in der Anlage findet Ihr den Volltext sowie die beiden Rundschreiben Nr. 38 vom 04.04.2014 und Nr. 39 vom 09.04.2014 der FNOMCeO –
Arbeitgeber, die nach dem 06.04.2014 einen Arbeitnehmer einstellen, der vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, müssen vom Arbeitnehmer einen Strafauszug oder zwischenzeitlich eine Ersatzerklärung anfordern.
Welche Auswirkung dies auf die angestellten Ärzte bzw. von Ärzten neu eingestellte Arzthelfer im Jugendbereich hat, ist noch völlig unklar.
Medici e dentisti non dovranno mai più emettere fatture elettroniche direttamente ai pazienti. Ad estendere l’esenzione e a renderla permanente è stato il Decreto correttivo alla riforma fiscale (Decreto legislativo 81/2025).
Oggetto: Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili.
Rundschreiben zum Thema „Neuerungen im Bereich der Ticketbefreiungen für Schwangere“:
IL MEDICO E‘ TENUTO A RILASCIARE FATTURA da Sole 24 ore – risposta 631
D – Il medico che pratica l’agopuntura deve certificare la prestazione rilasciando ricevuta fiscale/fattura fiscale (prenumerata e acquistata da rivenditori autorizzati), oppure può rilasciare una normale ricevuta sanitaria?
Nel caso di utilizzo della ricevuta fiscale, è consentita la registrazione cumulativa giornaliera sul registro dei corrispettivi?
R – Il medico è tenuto a certificare le proprie prestazioni rilasciando una vera e propria fattura. L’esonero dall’obbligo di emettere fattura è previsto dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 per alcune categorie di prestazioni fra le quali non rientra quella svolta da un medico.
InBreve n. 09/2015 M. E. Perelli
Le prestazioni sanitarie che vengono effettuate dal medico di Medicina Generale vengono distinte in prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie:
Le prestazioni non sanitarie sono assoggettate all’IVA del 22%:
Le prestazioni sanitarie rese alla persona (diagnosi, cura e riabilitazione) non sono assoggettate ad IVA ( Art.10 DPR N.633/72):
Il medico ha l’obbligo di rilasciare ricevuta-fattura di prestazione professionale con o senza IVA (Art.10 N.18 DRP 633/72) e la parcella deve essere assoggettata a bollo mediante l’applicazione di una marca da € 2,00 se l’importo è superiore a € 77,47.
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza 02/2015
Quando si pone il problema del pagamento o meno dei certificati medici?
Il certificato ha un costo di per sé o rientra nella prestazione medica in generale?
Quali sono i certificati gratuiti per l’assistito?
ecc.
Zur Sicherstellung der gesetzlich vorgegebenen Qualitätsstandards, müssen die Ausübung einer medizinischen Tätigkeit und die Errichtung von medizinischen Einrichtungen vom Amt für Gesundheitssteuerung bewilligt werden. Dabei wird wie folgt unterschieden:
Freiberufler, die allein oder in Zusammenarbeit eine nicht komplexe medizinische Tätigkeit in der eigenen Praxis oder am Wohnsitz der Patienten beginnen, müssen den Beginn der Tätigkeit dem Landesamt für Gesundheitssteuerung melden. Es handelt sich hierbei um eine obligatorische Mitteilung.
Der Eigentümer oder der gesetzliche Vertreter einer medizinischen Einrichtung kann um die Bewilligung des Projektes ansuchen, wenn er beabsichtigt, eine neue medizinische Einrichtung zu bauen oder eine bereits bestehende medizinische Einrichtung umzuwandeln, zu erweitern oder zu renovieren.
Diese Bewilligung ist fakultativ. Sie wird obligatorisch, wenn die Absicht besteht, um einen Beitrag für Investitionen gemäß Landesgesetz Nr. 60/1973 und gemäß Art. 81 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 anzusuchen.
Der gesetzliche Vertreter einer Einrichtung, in der stationäre medizinische Tätigkeiten erbracht werden, bzw. einer Einrichtung, in der medizinische Fachleistungen nur tagsüber erbracht werden, muss im Besitz der Bewilligung zur Ausübung von Tätigkeiten im Gesundheitsbereich sein. Dazu gehören auch Leistungen, welche im Rahmen des Hauspflegedienstes, der Krankenpflege, der Rehabilitation sowie der Instrumental- und Labordiagnostik durchgeführt werden.
Die Bewilligung ist obligatorisch und muss vor Beginn der Tätigkeit erlassen werden.
Der Eigentümer oder der gesetzliche Vertreter einer medizinischen Einrichtung muss um die sanitäre Bewilligung ansuchen, falls er sportärztliche Visiten durchführt, um Tauglichkeitszeugnisse für den Wettkampfsport auszustellen.
Die Bewilligung ist obligatorisch und der Antragsteller / die Antragstellerin muss vor Beginn der Tätigkeit in deren Besitz sein.
Bewilligungsverfahren für die Ausübung von medizinischen Tätigkeiten und die institutionelle Akkreditierung der Gesundheitsdienste zielt darauf ab, die Qualität der Dienste und der Betreuung zu gewährleisten.
Durch das Verfahren der Bewilligung wird sichergestellt, dass alle strukturellen und sicherheitstechnischen Anforderungen für Patienten und Betreiber in sämtlichen öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrichtungen Südtirols eingehalten werden. Die institutionelle Akkreditierung hingegen ist Voraussetzung dafür, dass eine Gesundheitseinrichtung mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb Vereinbarungen über die Erbringung von Gesundheitsdiensten im Auftrag und zu Lasten des Südtiroler Gesundheitswesens schließen kann.
akt. 26.02.2024
Verona Decreto accreditamento MIUR 03.07.2019
Padova Decreto accreditamento MIUR 03.07.2019
Trieste Decreto accreditamento MIUR 03.07.2019
Udine Decreto accreditamento MIUR 03.07.2019
Facharztausbildung Italien:
GAZZETTA UFFICIALE > Decreto 4 febbraio 2015 > Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria
Facharztausbildung Österreich:
ÖÄK: Österreischische Ärztekammer
Für Ärztinnen und Ärzte > Ausbildung > Ausbildung im Ausland: Prüfung der Gleichwertigkeit
akt. 28.02.2024
Cari Amici,
se a qualcuno può interessare il giorno lunedì 13 novembre alle ore 18 presenterò il mio nuovo libro PROCESSO ALLA MEDICINA E AI MEDICI (copertina in allegato) alla Biblioteca Provinciale Italiana/Centro Trevi (nuova sede, via Marconi 2). All’inizio, per qualche minuto ci sarà un videomessaggio di Gerardo D’Amico, Conduttore per RAINEWS 24 della rubrica “Basta la Salute”, che è pure l’autore della prefazione del libro.
Cordiali saluti,
Giorgio
PS Dovrebbe essere presente la libreria Cappelli con dei volumi per un eventuale firmalibri.
Der Sanitätsdirektor (ärztliche/zahnärztliche Direktor) einer medizinischen Einrichtung muss die Kopie des Ernennungsdekretes – ausgestellt vom Landesrat für Gesundheitswesen – der Ärzte- und Zahnärztekammer übermitteln.
ABSCHNITT XIII BEZIEHUNGEN ZU DEN ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN
Art. 68 Arzt, der in öffentlichen und privaten Einrichtungen tätig ist
Art. 69 Ärztliche Direktion und Ärztlicher Leiter
Art. 70 Qualität und Gleichwertigkeit der Leistungen
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145
Comma 525: Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo ll della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma l, del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto.
Comma 536: ln caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Bozen, 11.01.2019)
Vengono pubblicate di seguito le relazioni presentate durante l’evento „Nuovi assetti societari delle società tra professionisti (STP) e altri modelli societari per singole professioni“ svoltosi il 22/10/2025 nell’auditorium della Scuola Claudiana di Bolzano.
La STP e altri modelli sociali: inquadramento giuridico
Aspetti fiscali e operativi delle STP
Responsabilità individuale e patrimoniale dei soci professionisti nella STP
RC professionale nelle STP
OCCHIO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE
Nello stipulare una polizza a copertura della responsabilità professionale è utile porre una certa attenzione su:
FRANCHIGIA è la parte di danno a carico dell’assicurato (cioè non rimborsata dalla assicurazione).
Può essere espressa in percentuale o in espressione economica. Specialmente per la copertura della “colpa grave” è consigliabile accendere polizze senza franchigia.
MASSIMALE (limite di indennizzo) è l’importo massimo risarcibile. Può essere riferito a sinistro oppure in un anno.
CLAIMS MADE è il periodo di validità per il risarcimento: richiesta pervenuta per la prima volta nel corso di periodo assicurativo e denunciate all’assicuratore durante detto periodo ovvero nel periodo di retroattività indicata in polizza e non note all’assicurato.
RETROATTIVITA’ è la data segnalata in polizza che prevede una copertura retroattiva per eventuali eventi poi denunciati in periodo di vigenza della polizza.
Ricordiamo che la prescrizione per malpratice è decennale dal momento non dell’evento, ma dall’evidenza (momento in cui si è venuti a conoscenza) del pregiudizio subito.
POSTUMA è il periodo di prolungamento della copertura assicurativa oltre la scadenza assicurativa per eventi successi nel periodo di vigenza della polizza.
In particolare, per attività professionale interrotta volontariamente o per pensionamento.
(estratto da InBreve n. 042-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini)
Obbligo responsabilità medica: il punto dal ministero. Specializzandi esenti, tirocinanti meno.
Il ministero della Salute chiarisce: non solo i medici dipendenti, ma neanche gli specializzandi sono obbligati ad assicurarsi per i rischi da responsabilità civile. Una nota del Ministero della Salute ricorda che i futuri specialisti sono esentati dal decreto legislativo 368/99. Il loro contratto di 4 formazione è „finalizzato solo ad acquisire le capacità inerenti al titolo di specialista“ e l’attività assistenziale è „funzionale ad acquisire progressivamente le competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola“.
Ecco dunque le situazioni così come indicato dal ministero:
– i medici dipendenti Ssn sono esentati dall’obbligo Rc dal decreto legge sulla Pubblica amministrazione 90/2014, ma fanno bene ad assicurarsi perché alcuni ospedali non sono assicurati, altri hanno la „rivalsa facile“ ed altri ancora sono auto assicurati ma la Corte dei Conti chiede al medico di pagare il danno erariale se l’ente risarcisce con soldi pubblici il sinistro di cui avrebbe colpa anche il medico;
– gli specialisti ambulatoriali per contratto sono coperti dall’Azienda sanitaria locale con la quale sono convenzionati per un massimale di 1.549.000 euro, ma vale la convenienza ad assicurarsi accennata per gli ospedalieri pubblici;
– i medici dipendenti degli ospedali privati accreditati Ssn sono assicurati perché equiparati ai colleghi pubblici dalla dicitura dello stesso articolo 27 della legge 90 che estende l’obbligo di copertura a tutte le aziende sanitarie; difficilmente ci sono dipendenti per converso nel privato non accreditato; si attendono i dati di un confronto lanciato dall’associazione delle strutture private Aiop sui meccanismi Rc negli altri paesi Ue (onere della prova, periodo per esercitare domanda risarcitoria);
– i medici di famiglia al pari di tutti i liberi professionisti, convenzionati o no con il Ssn, non sono coperti dall’assicurazione Asl e devono provvedere a coprire il rischio Rc;
– i medici specializzandi non devono assicurarsi (decreto legislativo 368/99);
– i tirocinanti in medicina generale devono assicurarsi poiché nessuna norma prevede la loro esenzione e il loro iter.
Fnomceo ha di recente ricordato che finché non entra il regolamento che facilita l’accesso alle polizze a giovani medici e a medici a rischio non applicherà sanzioni deontologiche a nessun iscritto non assicurato. Intanto a un convegno a Spoleto il sindacato medici ospedalieri Cimo ricorda i dati Agenas secondo cui i premi Rc pagati da medici e strutture nel 2013 sono costati 1 miliardo di euro e i risarcimenti stimati ammontano a 600 milioni: e giustappunto 1,6 miliardi potrebbero ricavarsi se la medicina difensiva – che costa al Ssn da 10 a 14 miliardi – si riducesse di solo un decimo o poco più. Per superare le „logiche di conflittualità“ Cimo propone compagnie di tipo mutualistico possedute da ospedali o enti pubblici, un tetto ai risarcimenti??ed un sistema „no blame“ ove il paziente è risarcito senza necessariamente trovare un professionista colpevole: né medico né paziente dovrebbero ricorrere al tribunale per risolvere i contenziosi né sostenere spese legali.
Riassumendo:
Ricordiamo che assicurarsi è bene, ma assicurarsi bene è meglio!
… l’art. 27 recante „Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria“ modifica l’art. 3 del D.L. 158/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 189/12 (c.d. legge Balduzzi) recante „Responsabilità professionale del personale sanitario„, intervenendo sul fondo per garantire l’idonea copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie. Nella fattispecie si prevede che la copertura assicurativa vale „nei limiti delle risorse del fondo stesso“. Sarà poi il soggetto gestore del fondo a stabilire le misure di contribuzione del fondo, che non verranno quindi più definite in sede di contrattazione collettiva.
Viene inoltre ribadito che l‘obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Si rileva infine che il disegno di legge (C. 2486) di conversione in legge del decreto-legge sopra indicato, che ha scadenza in data 23 agosto 2014, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014
Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)
1. All’articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole „di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie“ sono aggiunte le seguenti: „nei limiti delle risorse del fondo stesso“;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole „in misura definita in sede di contrattazione collettiva“ sono sostituite dalle seguenti: „nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)“;
c) al comma 4, primo periodo, le parole „Per i contenuti“ sono sostituite dalle seguenti: „Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti“.
2. All’articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 é abrogato.
3. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole „da quaranta“ sono sostituite dalle seguenti: „da trenta“.
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanita‘ decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità é ricostituito nella composizione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
„… puó essere opportuno, quindi, che il medico dipendente, per garantirsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell’azienda nei suoi confronti (esperibile solo in caso di dolo o colpa grave), stipuli idonea polizza assicurativa a suo carico …“
Liebe Kolleginnen, lieber Kollege,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die abgeschlossene Konvention zwischen der Ärzte- und Zahnärztekammer der Autonomen Provinz Bozen und der Versicherungsgesellschaft DAS, führend auf dem Gebiet der Rechtsschutzversicherung, nun für alle Mitglieder zur Verfügung steht.
Unter folgendem Link können Sie alle Informationen sowie das Anmeldeformular herunterladen.
Comunicazione n. 93 FNOMCeO – Vaccinazioni art. 6, comma 3-quater
FNOMCeO 10.10.2018
(Bolzano, 28/02/2020)
FNOMCeO comunicazione 12517/2017
Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Decreto vaccini, relazione tecnica, relazione illustrativa e altra scheda con gli obblighi vaccinali a seconda dell’età
Fonte: Area Pediatrica Ordine
Der Präsident und der Vorstand dieser Ärzte- und Zahnärztekammer hat beschlossen auf der Website der Kammer die Broschüre „Impfung schützt“ zu publizieren als Zeichen der Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens bei den Bemühungen zur Förderung des Impfwesens. Laut WHO und der wichtigsten medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften ist das Impfen eine der wichtigsten Maßnahmen um schweren Krankheiten sicher vorzubeugen, zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens des Einzelnen und der Bevölkerung.
Alle Unterlagen sowie Formulare zum Datenschutz für Arzt- bzw. Zahnarztpraxen sind für unsere Mitglieder in zweisprachiger Ausfertigung an folgenden Link abrufbar:
https://www.ordinemedici.bz.it/de/formulare/#privacy
Comunicazione n.169 della FNOMCeO riguardante le novità che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha introdotto sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e le FAQ (domande frequenti) relative alla tutela dei dati personali.
(Bolzano, 07/10/2020)
Doctor33 del 06/09/2018
In ambito sanitario la protezione dei dati personali, da parte del legislatore, è sempre stata attenta e scrupolosa. Il Codice per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Codice Privacy), infatti, prevedeva l’applicazione, da parte degli operatori sanitari pubblici o privati, misure idonee di sicurezza per la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei pazienti, oltre al segreto professionale disciplinato dal rispettivo codice deontologico.
Doctor33 del 09/06/2018
L’Italia sta lavorando a un decreto legislativo con l’obiettivo di adeguare le norme italiane al Gdpr che troverà comunque applicazione a prescindere dall’adozione del decreto entro due giorni. Pertanto niente proroghe o differimenti.
Ecco una guida, con le novità principali che il Gdpr introduce.
Doctor33 del 29/05/2018
11/04/2018 – a cura dell’avv.Paola Ferrari
Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea i testi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018.
Entro quella data gli stati europei dovranno introdurla nel proprio paese con facoltà, di modificare alcune indicazioni (es. coordinamento sanzioni, modalità trattamento dati genetici, età per esprimere il consenso).
L’Italia con legge del 25 ottobre 2017, n. 163 ha delegato il governo ad adottare i criteri direttivi per l’applicazione della normativa e si è in attesa del decreto legislativo applicativo.
30/03/2018 a cura di M. P. Ercolini DA Dpl Mo – fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali mette a disposizione l’aggiornamento 2018 della Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Il documento – che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa – è stato in parte modificato e integrato alla luce dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo. Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.
19/03/2018 – a cura Avv. Paola M. Ferrari in collaborazione con BestSoft srl
IL 25 MAGGIO ENTRERA‘ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – UR2016/679
COSA CAMBIA PER IL MEDICO DI FAMIGLIA? In genere i diritti di fondo sono analoghi a quelli già previsti dal Codice privacy – d.lgs. 196/2003.
Cambia molto, invece, per quanto riguarda le regole tecniche per il trattamento, in particolare in ragione dell’uso sempre più spinto della comunicazione attraverso portali internet.
A CHI SI APPLICA LA LEGGE: A tutte le persone fisiche identificate o identificabilie (c.d interessato).
COME SI IDENTIFICA UNA PERSONA FISICA
SERVE IL CONSENSO PER TRATTARE DATI PERSONALI SANITARI?: SI.
Non deve essere necessariamente scritto ma deve essere inequivocabile ed esplicito.
Inoltre, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso ad uno specifico trattamento (es. comunicazione a terzi, uso per ricerca scientifica, accesso da parte di altri soggetti).
A QUALE ETÀ LA PERSONA PUÒ ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO?
Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Restano in vigore le regole speciali previste in relazione agli aspetti di gestione della sessualità consapevole e protezione malattie sessualmente trasmissibili.
Rimangono in vigore, anche, le rego- le previste dal testo unico per gli stupefacenti (diritto all’anonimato).
Se ho già raccolto il consenso al trattamento devo rifarlo? No.
Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche indicate. In caso contrario, è opportuno provve- dere alla raccolta di un nuovo con- senso al trattamento.
Il singolo medico di famiglia o in associazione deve nominare un responsabile per la protezione dei dati? No.
Il responsabile è previsto obbligatoriamente per coloro che trattano dati in larga scala.
L’autorità garante ha chiarito che il singolo professionista sanitario non è obbligato alla nomina.
I PRINCIPI:
Il mancato consenso informato è un danno autonomo e va risarcito in maniera ulteriore e separata rispetto al danno da errato trattamento medico. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza, raccolta ora nell’undicesima edizione de “Il consenso informato in medicina”.
La pubblicazione è aggiornata sulla base delle ultime decisioni della suprema corte – come quella che avvalora le disposizioni date dall’interessato all’amministratore di sostegno, da manifestare qualora vengano meno le sue facoltà di intendere e volere – ed è disponibile sul sito dell’Enpam (clicca qui).
In alternativa, una copia può essere richiesta gratuitamente alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all’indirizzo e-mail direzione@enpam.it
(ENPAM data pubblicazione : 17/07/2019)
stato aggiornato il cd-rom su “Il consenso informato in medicina” (10° edizione agg. al 26 settembre 2018) in particolare con le problematiche inerenti le nuove disposizioni sulla DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento).
Segnaliamo inoltre come la legge abbia esteso a tutti i consensi informati in medicina l’obbligatorietà della forma scritta. I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 o all’indirizzo e-mail: direzione@enpam.it
Legge 219/2017: art. 1 comma 4 – Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Codice Deontologica 2014: art. 35 comma 3 – Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.
(a cura di Marco Perelli Ercolini IN BREVE n. 040-2018)
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
È stato aggiornato il cd-rom su „IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA“ con alcune attualità in merito alla respon-sabilità del medico a tutela dei minori in determinati trattamenti, in particolare nei riguardi dei testimoni di Geova. Di notevole importanza le interpretazioni attuative in caso di interventi per decisioni degli Amministratori di sostegno e la condotta medica in trattamenti trasfusionali d’urgenza.
I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all’indirizzo e-mail direzione@enpam.it
(a cura di Marco Perelli Ercolini IN BREVE n. 039-2017)
(29/09/2017)
Attenzione anche per i risvolti assicurativi: nell’attuale orientamento giurisprudenziale viene data molta importanza alla acquisizione da parte del medico del consenso informato considerato come prestazione altra e diversa da quella dell’intervento richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria da parte del paziente in caso di mancata prestazione.
IN BREVE n. 010-201 5a cura di Marco Perelli Ercolini
(tratto dal bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese)
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (sentenza n. 20547/14). La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; e un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso a causa del deficit informativo.
L’acquisizione del «consenso» all’atto medico diagnostico-terapeutico è un momento essenziale del percorso che il medico deve compiere nei riguardi del paziente. Il mancato o il viziato consenso informato viola il «diritto alla autodeterminazione» e costituisce un danno risarcibile, anche se il paziente pur correttamente informato non si sarebbe sottratto all’intervento e se l’intervento è stato eseguito senza errori. In particolare, non solo nel caso in cui si può presumere un diniego in caso di specifica informazione, ma anche nei casi in cui si può ritenere che il paziente, seppur informato adeguatamente, non si sarebbe sottratto alla prestazione, la mancata o incompleta informazione, pur in assenza di danni alla salute, determina una violazione e lede il diritto alla autodeterminazione da cui il diritto al risarcimento. Il medico ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine agli esami diagnostici proposti, alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare. Chi è sottoposto ad interventi medici, in particolare se invasivi, deve dunque essere cosciente della natura dell’atto medico, delle sue caratteristiche tipiche (durata, degenza, riabilitazioni successive, lesioni permanenti, cicatriziali, ecc.), dei rischi per le complicanze prevedibili e delle possibili alternative.
di Marco Perelli Ercolini
In un rapporto personale col paziente in procinto di provvedimenti diagnostici-terapeutici, il paziente ha diritto a ricevere le informazioni sui vantaggi e rischi o alternative del provvedimentoproposto con linguaggio che deve tener conto del grado culturale della persona assistita (linguaggio chiaro che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche). Nel caso specifico “la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consensoinformato discende:
a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione inordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
b) dal verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di unnesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione delconsenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non siastato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sueimplicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenzanei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Corte di Cassazione sezione III – sentenza numero 19220 del 20 agosto 2013
Tratto da InBreve n. 038-2014 a cura del Prof. M. Perelli Ercolini
a cura di Eolo Giovanni Parodi, Marco Perelli Ercolini e Rentao Mantovani
quarta edizione aggiornata al 1 settembre 2011
Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.
Il consenso all’atto diagnostico terapeutico è l’esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione alle scelte diagnostico/terapeutiche proposte, dopo il processo informativo.
L’assenza di una disciplina espressa e gli orientamenti contradditori della giurisprudenza in tema di intervento medico in assenza di consenso rendono estremamente incerta la ricostruzione dei limiti della responsabilità del medico.
CASSAZIONE CIVILE – (l’obbligo di infonnazione del malato sussiste anche in mancanza di una norma esplicita che riconosca il diritto al „consenso informato“).§ -Posto che la condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario, anche in assenza di una esplicita norma che riconosca al malato il diritto fondamentale e irrinunciabile alla adeguata informazione sulla prestazione sanitaria, e quindi al consenso informato, il contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla previa corretta informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sulla adeguata previa informazione sui rischi operatori e post-operatori, anche in relazione alla efficienza della struttura sanitaria ospitante, operando in tal senso la garanzia del diritto alla salute. (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net).
Le omissioni nella cartella clinica non sono di per sé sufficienti a provare la responsabilità del sanitario: al fine di un risarcimento per danni morali e fisici rimane a carico del paziente l’onere della prova della negligenza del sanitario; in caso in cui tale prova non venga raggiunta la domanda va rigettata.
Corte di Cassazione sezione III Civile – sentenza numero 14261 del 24.02.2020 dep. l’8.07.2020
(da PERELLI – IN BREVE n.031/2020)
(Bolzano, 24/08/2020)
Quale è il valore giuridico della scheda cartacea o del file che ogni medico che esercita la libera professione dovrebbe redigere per ogni suo paziente?
Quale valenza medico-legale ha la documentazione sui pazienti e per quanto tempo va conservata?
Quali sono le differenze tra la cartella clinica delle Strutture Ospedaliere del SSN, quelle delle Case di Cura Accreditate (già convenzionate) e quelle Private?
E come si possono definire le varie modalità di registrazione dati, in studio e nei diari domiciliari, da parte di medici di famiglia e di pediatri?
(OMCeO Padova a cura del Prof. Paolo Cortivo)
Legislativo Fnomceo (a cura di Marcello Fontana – Ufficio Legislativo Fnomceo)
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 128/1969, per tutta la durata del ricovero, responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico (in particolare, il responsabile della unità operativa ove è ricoverato il paziente).
Questi esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all’archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla Struttura sanitaria, e quindi alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei. L’obbligo di conservazione della cartella, come ribadito dalle successive circolari del Ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale.
CARTELLA CLINICA – CONSERVAZIONE (da NORMATIVE CARTELLA CLINICA Prof. Marco Perelli Ercolini – Avv. Mattia Pascale)
La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi diritto. Ne consegue che ai sensi dell’art. 8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di questa forma di trattamento.Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di permanenza nell’Unità operativa sino alla consegna all’archivio. Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9.
Le cartelle cliniche debbono riportare il numero progressivo ed essere firmate dal medico curante. Il Responsabile dell’Unità operativa prima di consegnare la cartella clinica alla Direzione sanitaria per l’archiviazione, deve esaminarla, apporre il timbro dell’Unità operativa e attestarne la completezza.
Le cartelle cliniche, infine, debbono essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di vigilanza sull’archivio. L’eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della cartella clinica, dopo presa visione da parte del medico responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria perché venga allegata alla cartella clinica. Nella cartella clinica vanno ricomprese tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte durante il ricovero sia ordinario che diurno.
Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni.
L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di documentazione del servizio ospedaliero. Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua conservazione. Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano).
A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che né il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, né il medico curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo. Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall’art.830 cc, 2° comma, che rimanda a sua volta all’art. 828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato. Sotto quest’ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri. Il problema è ancora più attuale, se si considera che il Ministero della Sanità ha prescritto che le cartelle cliniche vadano conservate illimitatamente, perché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto (circolare n. 900/1986).
(IN BREVE n. 31/2018) Bolzano, 09/08/2018
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, é stato pubblicato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante „Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“.
Il provvedimento contiene tra l’altro disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali.
In particolare:
l’art. 5 recante „Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti„;
l’art. 7 concernente „Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico„;
l’art. 12 recante „Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario„;
l’art. 13 recante „Prescrizione medica e cartella clinica digitale„;
(Bolzano, 25/10/2012)
a cura del Prof. Marco Perelli Ercolini – Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere
a cura del Garante per la protezione dei dati personali
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Die gesetzesvertretenden Dekret 230/95 und 241/2000 sehen einen sanitären Strahlenschutz beim Umgang mit Röntgengeräten und Strahlenquellen vor. Diese Tätigkeiten werden wie von Art. 77 der obgenannten Dekrete vorgesehen, von einem vom Halter der Geräte ernannten Strahlenschutzexperten durchgeführt.
Titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori – effettuazione della valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 a far data dal 1 giugno 2013.
Si rileva che l’obbligo di predisporre il DVR secondo le procedure standardizzate non può essere delegato.. Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori al fine di evitare il campo di applicazione dell’apparato sanzionatorio (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 2.500 a 6.400 euro), sono invitati a compilare la modulistica di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 ai fini della redazione del DVR secondo procedure standardizzate. Si sottolinea, infatti, che l’effettuazione dell’autocertificazione del DVR potrà essere effettuata solo fino al 31 maggio 2013.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012
Il Decreto sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 196/2003: in particolare nella soppressione della lettera g) del comma 1 e 1 bis e nella soppressione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del Disciplinare Tecnico allegato B al Codice.
Viene quindi abrogato l’obbligo della redazione del Documento programmatico della sicurezza sui dati e di conseguenza il contenuto dello stesso documento che veniva specificato nei punti, ora revocati del disciplinare tecnico.
Per la platea dei soggetti che erano rimasti destinatari dell’obbligo di redazione e aggiornamento del DPS cambia poco!
L’accordo Stato Regioni di cui all’oggetto, per il corso RSPP per datori di lavoro ex art. 34 del d.lgs. 81/08 è stato varato il 21.12.2011 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 11.01.2012.
Quindi con la vacatio legis dei 15 gg. esso assieme agli altri accordi (formazione lavoratori e formazione dirigenti e preposti) è entrato formalmente in vigore il 26.01.2012.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DPP del 13/06/2005, n. 25 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25 1) Regolamento relativo alle disposizioni sul pronto
soccorso nelle aziende della Provincia Autonoma di Bolzano –
Alto Adige / 2005
In Fällen, in denen eine Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit führt, ist gemäß Art. 1 Abs. 149 des Gesetzes Nr. 311/2004 die Ausstellung einer Krankschreibung verpflichtend.
Diese Bescheinigung muss vom behandelnden Arzt zum Zeitpunkt der Untersuchung des Patienten und der Feststellung der Krankheit ausgestellt werden. Die Überweisung von Patienten an den Hausarzt ausschließlich zum Zweck der Ausstellung einer Krankschreibung ist nicht vorgesehen.
Für die Ausstellung der Bescheinigung ist der Zugang zum Portal des TS-Systems (Sistema TS) mit den persönlichen Zugangsdaten erforderlich.
AUSSTELLUNG DER ZUGANGSDATEN
Ärzte und Zahnärzte, die beim SSN angestellt oder mit diesem konventioniert sind:
Die Zugangsdaten für Ärzte und Zahnärzte, die beim SSN angestellt oder mit diesem konventioniert sind, werden direkt vom zuständigen Sanitätsbetrieb erstellt.
Um das Passwort zu erhalten, das zunächst als „abgelaufen“ gilt, muss der Arzt oder Zahnarzt einen entsprechenden Antrag beim Sanitätsbetrieb stellen. Der Nickname und die PIN sind hingegen im persönlichen Bereich unter „Benutzerprofil“ verfügbar.
Ärzte und Zahnärzte, die nicht mit dem SSN konventioniert sind und bei den Ärztekammern eingetragen sind:
Ärzte und Zahnärzte, die nicht mit dem SSN konventioniert oder dort angestellt sind, müssen die Anfrage nach den Zugangsdaten direkt über das TS-System stellen, wobei die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) angegeben werden muss.
Kann die Beantragung der Zugangsdaten nicht erfolgreich abgeschlossen werden, werden diese von der Ärzte- und Zahnärztekammer, bei der der Arzt oder Zahnarzt eingetragen ist, ausgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren nicht sofort abgeschlossen werden kann und mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, da die Zugangsdaten von der zuständigen Kammer manuell erstellt werden müssen. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wird empfohlen, die Registrierung direkt über das System TS abzuschließen.
Falls erforderlich, steht das entsprechende Formular unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.ordinemedici.bz.it/de/formulare/
akt. 27.08.2026
Sono un ospedaliero in pensione ed esercito la libera professione. Ho letto sulla vostra guida che anche chi non lavora in convenzione con il Ssn può avere accesso al sistema Ts. Ho fatto un nuovo accesso come libero professionista chiedendo le credenziali al mio Ordine, ma nel sistema sono ancora registrato come ospedaliero. Come faccio ad aggiornare il mio profilo? E soprattutto posso gestire anche la funzione dei piani terapeutici?
Sono un medico odontoiatra libero professionista. Ho letto sulla vostra guida per i medici di medicina generale (pagina 4) che anche i liberi professionisti possono e devono fare il certificato di malattia per i propri pazienti.
Mi sono rivolto telefonicamente all’Asl locale che mi ha risposto dicendo che posso emettere telematicamente certificati di malattia solo ai pazienti di colleghi convenzionati e che io sostituisco.
Le due cose sono in contrasto e chiedo chiarimenti.
Gentile Dottore,
quello che ha letto sulla nostra guida è vero. Tutti gli iscritti all’Albo, e quindi anche gli odontoiatri, possono fare certificati di malattia (per assenze inferiori a 10 giorni).
A chiarirlo è stata la nota n.88 della Fnomceo del 2020 Per poter certificare l’assenza del lavoratore (pubblico e privato) per
malattia è necessario essere accreditati nel sistema Tessera sanitaria.
Se non possiede ancora le credenziali può chiederle al suo Ordine di appartenenza.
(da ENPAM News del 03/03/2023)
MINISTERO DIFESA – Decreto ministeriale 04 settembre 2019
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2019
a cura di avv. paola maddalena ferrari
LO SPUNTO: SENTENZA CORTE CASSAZIONE PENALE SEZ. 5- N. 45146 DEL 20/09/2019.
IL FATTO: UN MEDICO IN CONCORSO CON IL PROPRIO PAZIENTE E‘ STATO CONDANNATO PER FALSO IDEOLOGICO PER AVERE CERTIFICATO UNA MALATTIA INESISTENTE.
DALL’ERRORE ALLA RIFLESSIONE: LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ESPONE IL MEDICO A RESPONSABILITA‘ CHE E‘ MEGLIO CONOSCERE
Der vorzeitige Mutterschaftsurlaub der Arbeitnehmerinnen ist im Falle von “schweren Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei bereits bestehenden Krankheiten, die sich durch die Schwangerschaft verschlimmern können” von den Bestimmungen vorgesehen.
Der Artikel 15 des Gesetzesdekretes vom 09.02.2012, Nr. 5 (Verordnung über Vereinfachungen) besagt, dass interessierte Arbeitnehmerinnen das Ansuchen um “vorzeitigen Mutterschaftsurlaub bei schweren Komplikationen während der Schwangerschaft” an den Sanitätsbetrieb und nicht mehr an das Arbeitsinspektorat richten. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die Ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen als zentralen Dienst beauftragt, die Ansuchen zu prüfen und die vorgesehenen Genehmigungen zu erteilen.
Daher wird ab 11.09.2017, im Zusammenhang mit dieser Prozedur, folgende Vorgehensweise eingeführt: Die Arbeitnehmerin eines öffentlichen oder privaten Betriebes kann sich, in Erwartung eines Kindes und bei gesundheitlichen Problemen während der Schwangerschaft, zur Beantragung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes an einen Gynäkologen des Sanitätsbetriebes oder an einen freiberuflichen Gynäkologen wenden.
Ärztliche Direktion des Krankenhauses
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
È previsto da sei anni nelle caserme ma entra in vigore solo ora. Parliamo del doppio certificato di malattia del militare.
Lo introduce il decreto del Ministero della Difesa del 24 novembre 2015 scorso che in caso di assenza prevede per i militari e per i dipendenti dei Corpi dello Stato due certificazioni, una per la prognosi e l’altra contenente la diagnosi. Di che si tratta? Ricordiamo per prima cosa che i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Militari dello Stato ed ai Vigili del Fuoco fin qui sono esclusi dall’obbligo di certificato di malattia telematico fissato dal decreto legislativo 165/2001. In molte realtà, come abbiamo appreso da una breve ricerca, accade comunque che i medici di famiglia inviino il certificato online all’Inps e contemporaneamente rilascino al militare i certificati richiestigli dal Comando.
dalle NewsLetter OMCeO Milano n.41/2014
Una nota del Ministero della Salute chiarisce che il medico in formazione specialistica, nell’ambito della sostituzione, oltre a poter svolgere tutte le attività rientranti nei compiti del medico, previste dagli accordi collettivi nazionali, ivi compreso il rilascio di certificazioni a titolo gratuito, può altresì emettere i certificati a pagamento normalmente richiesti al medico di famiglia.
IN ALLEGATO A PARTE – FNOMCeO e MIN. SALUTE Circolari 76/4sett2014 e
46085/12ag2014 (documento 167)
Decreto 10 giugno 2014 – Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del D.P.R. 1124/1965
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, é stato pubblicato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante „Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“.
Il provvedimento contiene tra l’altro disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali.
In particolare:
l’art. 5 recante „Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti„;
l’art. 7 concernente „Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico„;
l’art. 12 recante „Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario„;
l’art. 13 recante „Prescrizione medica e cartella clinica digitale„;
Verordnung über die Erkennung von chronischen Krankheiten und jene die zur Invalidität führen, laut Art. 5, Komma 1, Buchstabe a) des D.Lgs. vom 29. April 1998 Nr. 124
Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici Come funziona il certificato di malattia telematico
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auf Anfrage der Direktion der INPS/NISF, leite ich Ihnen die Erläuterung die Krankschreibungen betreffend, weiter:
“… esaminando i certificati di malattia notiamo che spesso vengono usati in maniera errata i codici inizio malattia – ricaduta – continuazione. Poiché ciò porta anche a delle conseguenze amministrative/economiche dell’evento
malattia, si suggerisce di ricordare, mediante comunicazione ufficiale rivolta a tutti i MMG, la differenza qua sotto riportata: …”
NISF/INPS: Gewährung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes wegen schwerer Komplikationen während der Schwangerschaft
Der vorzeitige Mutterschaftsurlaub der Arbeitnehmerinnen ist im Falle von “schweren Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei bereits bestehenden Krankheiten, die sich durch die Schwangerschaft verschlimmern können”
von den Bestimmungen vorgesehen.
Der Artikel 15 des Gesetzesdekretes vom 09.02.2012, Nr. 5 (Verordnung über Vereinfachungen) besagt, dass interessierte Arbeitnehmerinnen das Ansuchen um “vorzeitigen Mutterschaftsurlaub bei schweren Komplikationen während der
Schwangerschaft” an den Sanitätsbetrieb und nicht mehr an das Arbeitsinspektorat richten. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die Ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen als zentralen Dienst beauftragt, die Ansuchen zu prüfen
und die vorgesehenen Genehmigungen zu erteilen.
Daher wird ab 11.09.2017, im Zusammenhang mit dieser Prozedur, folgende Vorgehensweise eingeführt: Die Arbeitnehmerin eines öffentlichen oder privaten Betriebes kann sich, in Erwartung eines Kindes und bei gesundheitlichen
Problemen während der Schwangerschaft, zur Beantragung des vorzeitigen Mutterschaftsurlaubes an einen Gynäkologen des Sanitätsbetriebes oder an einen freiberuflichen Gynäkologen wenden.
Ärztliche Direktion des Krankenhauses
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Elektronische Übermittlung der Krankenbescheinigungen Beiliegend die Informationsblätter der Landesstelle Bozen über die elektronische Übermittlung der Krankenscheine.
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019.
L’Inail informa che è disponibile la nuova versione del servizio online che consente di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e qualifiche assicurative:
° detenuto/internato o straniero richiedente asilo legge n.208/2015
° allievo iscritto ai corsi ordinamentali di Istruzione e FP ex art. 32, comma 8, DLgs. 150/2015
Le specifiche di tutti gli aggiornamenti sono elencate nel consueto file della “Cronologia delle versioni” che, unitamente al manuale utente ed alla nuova documentazione, è disponibile nella pagina dedicata alla denuncia di infortunio raggiungibile seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio.
Riferimenti normativi l’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), commi da 312 a 316, ha esteso la copertura assicurativa Inail – già prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 – alle due seguenti nuove categorie di soggetti:
– detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite
– stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
Inoltre con l’art. 32, comma 8, del DLgs. n. 150/2015 è stata prevista l’assicurazione per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
(Fonte: Perelli Ercolini IN BREVE n. 36/2017)
Sul sito dell’Inail (www.inail.it) è reperibile il nuovo modello per la certificazione delle malattie professionali (Modello 5 SS), che dal 1 settembre 2014 sostituirà quello in uso.
Le copie A per l’Inail, e B per l’assicurato su tre pagine, mentre la copia C per il datore su due.
E‘ inserita la leganda di supporto alla compilazione delle certificazione medica.
Si pubblica per opportuna conoscenza comunicazione del Servizio aziendale medicina del lavoro – Sezione ispettorato medico dell’Ospedale di Bolzano relativo ai certificati di malattia
Infortuni e Malattie Professionali: la Modulistica Sanitaria Inail
28.09.2007 – Inail: certificazioni mediche gratuite per gli assicurati
L’INAIL, con Circolare n. 39/2007, precisa che i certificati di infortunio o malattia professionale dovranno essere redatti da parte dei medici di famiglia, dei medici generici e specialisti in regime libero professionale senza alcun esborso da parte dei lavoratori, poiché sarà lo stesso Istituto a pagare il loro onorario.
Per ogni certificato, fino al massimo di tre nell’ambito della „prima trattazione“ (base, esiti mortali, silicosi/asbestosi), i medici riceveranno 27,50 euro. È previsto un aumento di 5 euro nel caso la certificazione sia trasmessa all’INAIL per via telematica.
La circolare, che illustra i contenuti dell’accordo del 6 settembre tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici, chiarisce che l’invio del certificato da parte del medico deve avvenire entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita.
Die Ärzte- und Zahnärztekammer ist berechtigt die Zugangdaten für die Online-Krankschreibungen an die eigenen Mitglieder auszustellen. Diese werden nur für Freiberufler und
Ärzte die die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
besuchen ausgestellt. Sprich für all jene Ärzte und Zahnärzte die KEIN Angestelltenverhältnis (Krankenhaus) u/o Konvention (Arzt für Allgemeinmedizin – Kinderbasisarzt) mit dem Sanitätsbetrieb haben.
Ärzte für Allgemeinmedizin (Basisärzte – Hausärzte) und Kinderbasisärzte (Pädiater – Kinderarzt) müssen sich an die Basismedizin des Gesundheitsbezirks wenden.
Krankenhausärzte müssen sich an die Ärztliche Direktion des Krankenhauses wenden.
Die von der Ärzte- und Zahnärztekammer ausgestellten Zugangsdaten sind für die Online-Krankschreibung sowie für die telematische Übermittlung der Arztspesen für das Mod. 730 zu verwenden.
Si fa presente che la password scade in automatico
dopo 60 giorni.
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell‘ elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia
Spese sanitarie escluse dalla stretta sulle detrazioni IRPEF ma il pagamento deve essere tracciabile: tutte le modifiche in materia nella Legge di Bilancio 2020.
(Bolzano, 24/01/2020)
DDL 886 – Decreto – legge n. 119/2018 in materia fiscale – approvato emendamento recante „Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.“
L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
La sezione contiene le disposizioni normative e la documentazione tecnica, divisa per argomento, inerente ai servizi che il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili ai soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1-7-2015 il decreto del 4 giugno 2015 del ministero della Salute su „Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425“.
Il decreto prevede che possano presentare la domanda per la certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative anche i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella prevista dal decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Ma in fase di prima applicazione del decreto possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l’accreditamento istituzionale, quest’ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell’ente.
Per ottenere il rilascio della certificazione i medici devono quindi provare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso queste strutture.
L’istanza va presentata alla regione di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 o dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’esperienza professionale dovrà poi essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto l’attività.
La Regione, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con il quale certifica l’esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
Dal 4 maggio prossimo nello studio del medico di famiglia si presenteranno anche le persone che detengono in casa un’arma da fuoco con regolare licenza. Una direttiva europea (51/2008) fatta propria dal decreto legislativo 29 settembre 2013 impone loro l’iter per il porto d’armi. Obiettivo: verificare le condizioni mentali di tutti coloro che tengono armi in casa. Il decreto recita che entro 18 mesi i detentori di armi – maggiorenni e senza precedenti penali- devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco (RD773/31), salvo non ne abbiano già uno valido (sei anni è la validità del porto d’armi). L’iter diventa in pratica lo stesso sia per chi ha la licenza di detenzione di armi in casa sia per chi ha il vero e proprio porto d’armi a propria difesa.
E riguarda pure le armi bianche „proprie“ (pugnali & co). Come per chi ha il porto d’armi, occorrerà il certificato anamnestico del medico di famiglia; il curante potrà richiedere successivi accertamenti effettuabili in strutture pubbliche. Quindi, si passa per il nullaosta rilasciato dal medico dell’Asl o dei corpi militari dello Stato su modello ministeriale: va chiesto entro 3 mesi dalla data del certificato anamnestico del Mmg e per ottenere il documento in Questura deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali o vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
Chi, scaduta la licenza, non si fa visitare, dopo il 4 maggio riceverà una diffida dal questore ma potrà presentare il certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida. Alessandro Rossi, medico Simg, dal suo „osservatorio“ ternano non prevede affollamenti insostenibili negli studi in quei trenta giorni. «In una zona appenninica come la mia dove tanti sono gli appassionati di caccia visito quasi ogni giorno pazienti per il certificato anamnestico pro-porto d’armi (rilasciato in libera professione). Qui non è infrequente che l’assistito erediti un’arma dal coniuge o dal genitore. Ora noi siamo chiamati ad accertare che l’assistito utilizzi o meno determinati farmaci o abbia dipendenze da sostanze. Il medico ha sempre un ruolo chiave nell’indagare se il paziente fa uso costante di sostanze psicotrope, e nel distinguere le situazioni: un conto è un calmante ogni tanto, un conto l’uso abituale di sostanze che portano dipendenza a partire dagli alcolici. L’onere in più costituito dal nuovo iter, a mio parere è bilanciato dal fatto che si tratta di una misura a tutela della collettività, come tale auspicata e auspicabile».
DoctorNews del 04 aprile 2015
Decreto-legge 247/2001
Art. 8. – Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
Un ospedale non può dimettere i pazienti senza ricetta costringendoli a recarsi dal medico di famiglia per la prescrizione. Il medico specialista inadempiente dà luogo ad un comportamento non corretto e per lui pericoloso, come spiega l’avvocato Paola Ferrari, esperto di normativa sanitaria, in risposta a un quesito sul tema. «L’articolo 8 del decreto legge 347/2001 prevede che sia preciso obbligo del medico ospedaliero munire il paziente di ricetta almeno per il primo ciclo completo di cure. Al comma 1c) si dispone che “ per garantire la continuità assistenziale, la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale“». Non aderire all’indicazione può rivestire profili di illegalità e deontologici, i primi possono rilevare in capo sia alla struttura sia al medico. «E‘ compito dell’Amministrazione ospedaliera e del direttore generale fornire indicazioni ai dipendenti in regola con la legge; è però il medico al quale spetta la prescrizione il responsabile della mancanza, anche in termini deontologici. Da una parte può essere denunciato per omissione di atti d’ufficio (ma è raro, spesso il paziente ha interesse a mantenere un rapporto di cura con l’ospedale); dall’altra contravviene al nuovo codice, sia all’articolo 6, che impone di salvaguardare l’umanizzazione dei servizi sanitari e di contrastare ogni discriminazione nell’accesso alle cure, sia all’articolo 23 che chiede di garantire la continuità delle cure, di fatto interrotta quando il paziente, spesso in non buone condizioni, è costretto a fare la fila dal medico di famiglia». Da parte sua, il medico di base «deve senz’altro prescrivere la terapia al paziente, ma può, al di là della denuncia, segnalare il comportamento scorretto sia alla propria Asl che all’Omceo del medico che ha lasciato il paziente senza cura; simili episodi mettono all’angolo il mmg e minano il rapporto di fiducia; si pensi al caso in cui il farmaco è prescrivibile solo dallo specialista perché chi lo indica è tenuto a fornire il piano terapeutico; e si pensi al caso altrettanto frequente in cui l’ospedale indica su foglio bianco un farmaco branded e il medico di famiglia non è titolato che a prescrivere il generico. Che può fare il medico di famiglia per il suo assistito?» «A leggere i documenti di ordini e sindacati – rileva infine Ferrari – i comportamenti in corsia stanno adeguandosi. Ma così lentamente che ancora nel 2009, a otto anni dal decreto, l’Omceo Genova inseriva al 2° e 5° punto del Decalogo per Migliorare il Comportamento tra Colleghi il dovere per lo specialista di prescrivere su ricetta rossa
nuovi esami e farmaci alle dimissioni dei pazienti».
DoctorNews del 31 gennaio 2015
IN BREVE n. 006-2015 a cura di Marco Perelli Ercolini
Accordo tra INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL
Si informa che è entrato in vigore il nuovo accordo che regola i rapporti tra INAIL ed i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.
La disciplina è applicata anche nei confronti dei medici generici e specialisti che in regime libero-professionale redigono la certificazione per gli assicurati INAIL.
Schreiben von Frau Primaria Dr. Zanirato vom Rechtsmedizinischen Dienst des Gesundheitsbezirkes Bozen
ÄRZTLICHE ZEUGNISSE UND REZEPTE
Das „ärztliche Zeugnis“ gibt wahrheitsgetreu und objektiv biologische Umstände wieder, die von der ausstellenden Person im Zuge ihrer Tätigkeit festgestellt wurden („certum facere“).
Es handelt sich um eine öffentliche Urkunde, sofern sie von einer Amtsperson oder einer mit einem öffentlichen Dienst beauftragten Person verfasst wird (Ärzte des Nationalen Gesundheitssystems).
Das Dokument muss auch einige förmliche Bedingungen (leserliche und ordentliche Schrift, Datum der Feststellung, vollständige Daten des Patienten, genaue Formulierung der technischen Daten, eventuelle Diagnosen, Prognosen, Datum und Ort der Ausstellung, leserliche Unterschrift des ausstellenden Arztes), sowie inhaltliche Bedingungen erfüllen. Letztere hängen von der Art des Zeugnisses ab, sehen aber auf jeden Fall die Angabe der subjektiven Symptomatik, der objektiven Phänomenologie, der diagnostischen Beurteilung und der Prognose vor.
Das Zeugnis muss dem Kranken persönlich auf seine Anfrage hin bzw. einem gesetzlichen Stellvertreter oder befugten öffentlichen Verwaltungen oder Körperschaften ausgestellt werden.
Werden nicht wahrheitsgetreue Zustände bescheinigt, so macht sich die ausstellende Person im Sinne des Art. 480 des Italienischen Strafgesetzbuches („Falschbeurkundung durch eine Amtsperson in Bescheinigungen oder Genehmigungen einer Verwaltungsbehörde“) strafbar.
Der Arzt sollte sich also bei der Ausstellung eines Zeugnisses seiner Pflicht und Verantwortung bewusst sein; da es sich um eine öffentlich-rechtliche Beurkundung handelt, ist eine Kontrolle durch Dritte durchaus zulässig. Tatsächlich ist dies die ärztliche Leistung, die am häufigsten haft- oder strafrechtlichen Maßnahmen zu Lasten des Ausstellers unterliegt, auch weil ein ärztliches Zeugnis Umstände nachweist, die erhebliche rechtliche Folgen haben können.
Auch die Verschreibung von Arzneimitteln oder Leistungen, sprich ein Rezept, muss vorschriftsmäßig ausgefüllt werden und bestimmte Formvorgaben erfüllen (leserliche und ordentliche Schrift, vollständige Daten des Patienten, genaue Formulierung der technischen Angaben, eventuelle Diagnosen, Verschreibung des Arzneimittels oder der Leistung, Datum der Verschreibung, leserliche Unterschrift des ausstellenden Arztes).
Das ärztliche Rezept fasst grundsätzlich eine klinische, diagnostische und therapeutische Beurteilung zusammen, stellt also ein rechtlich gesehen wichtiges Dokument dar, welches die Gesundheit des Patienten betrifft und Folgendes zur Folge hat: die Pflicht des Apothekers, die verschriebenen Arzneimittel auszuhändigen, bzw. des sanitären Personals, die Leistung wie vorgeschrieben durchzuführen, sowie die straf- und zivilrechtliche Haftung des verschreibenden Arztes.
FORMELLE VORAUSSETZUNGEN EINES ORDNUNGSGEMÄSSEN ÄRZTLICHEN ZEUGNISSES ODER REZEPTS
* Von der Zweckbestimmung des Zeugnisses abhängig
La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato da un Medico Chirurgo, da un Odontoiatra o da un Veterinario, la cui presentazione è necessaria, nei casi previsti dalla legge, per acquistare medicinali.
In regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto pubblico quale certificazione del diritto dell’Assistito ad usufruire della prestazione farmaceutica e documento contabile fini del rimborso alla Farmacia.
I tipi di ricette:
Ricettario personale (DL 532/92): nota anche come ricetta bianca, è costituita da un foglio di carta intestata del medico. Può essere suddivisa in:
Ricetta non ripetibile per veleni: la prescrizioni di veleni a fini terapeutici deve essere effettuata dal medico chirurgo o veterinario riportando la dose del medicamento (cioè il quantitativo) in tutte lettere. Il farmacista deve trattenere la ricetta e trascrivere su di essa nome e cognome dell’acquirente che deve aver compiuto i 16 anni di età. La ricetta deve essere conservata per 6 mesi.
Ricetta con prescrizione di sostanze dopanti: le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologicamente vietate in quanto considerate doping sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.
Ricetta con prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale: le ricette contenenti la prescrizione di specialità medicinali ad azione anoressizzante centrale sono ricette non ripetibili. Al momento della loro presentazione in farmacia devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale del paziente redatto da uno specialista in scienza dell’alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.
Ricetta ministeriale speciale (D.P.R. 309/90): è riservata alla prescrizione di farmaci ad attività stupefacente riportati nelle tabelle I, II, III della F.U. Ha 30 giorni di validità oltre a quello di emissione. Per essere valida la ricetta deve essere redatta su un ricettario speciale distribuito dall’Ordine professionale ai medici.
Ricettario a ricalco rilasciato ai medici dall’Azienda Sanitaria Locale: la Legge n 12 del 8 febbraio 2001 recante „Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore“, prevedendo specifiche modificazioni al testo unico approvato con DPR 309/1990, mira a rendere più semplice la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di medicinali contenenti determinati farmaci stupefacenti nella terapia del dolore per patologie neoplastiche e degenerative.
Ricetta limitativa: necessaria per la prescrizione di medicinali limitata a taluni ambienti o a taluni medici.
Comprendono 3 categorie:
Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale – Legge 326/03: l’articolo 50 del decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03 ha modificato (dal 1-01-2005) la precedente ricetta (Modulo a lettura ottica previsto dal D.M.350\88) – in modo da unificarla sul territorio nazionale – con cui vengono prescritti i farmaci detti „mutuabili“, cioè che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Ha una validità di trenta giorni; una volta consegnata in farmacia la ricetta viene ritirata poiché deve essere poi consegnata alla A.S.L. di competenza per il rimborso e quindi questo tipo di ricetta non può in alcun caso essere utilizzata più di una volta.
La codifica nazionale della nuova ricetta è finalizzata a rendere omogenei e facilmente studiabili i dati delle esenzioni, contribuendo a mappare su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione.
Per essere valida, la ricetta del S.S.N. deve riportare: numero di codice fiscale, cognome e nome dell‘ assistito (o sue iniziali ove previsto dalla legge), data di prescrizione, firma e timbro del medico. I campi previsti per l’indicazione della nota Aifa (ex CUF) vanno compilati apponendo il numero della nota con allineamento a sinistra e barrando le caselle non utilizzate; il medico è tenuto comunque a barrare le caselle quando non le utilizza.
Con la compilazione della nuova ricetta decade l’obbligo di controfirmare la nota AIFA.
Caratteristiche della nuova ricetta
Il modello di ricetta e‘ stampato su carta filigranata e riproduce le nomenclature e i campi per l’inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnranno i ricettari ai medici del SSN in numero definito, secondo le loro necessita‘, e comunicheranno immediatamente al Ministero dell’economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e‘ effettuata la consegna.
All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, verranno rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, i dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati; verranno anche rilevati i dati relativi alla esenzione. In caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest’ultima non puo‘ essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero.
Altra novità interessante per il cittadino, prevista dal Decreto che introduce la nuova ricetta, è rappresentata dal fatto che il medico prescrittore, insieme ai nuovi ricettari, sarà dotato anche di apposite etichette con le quali, nelle sole prescrizioni farmaceutiche, si potrà “oscurare” le generalità del paziente, se questi lo desidera, in nome della sua riservatezza e a tutela della privacy.
Per ulteriori informazioni si può consultare il portale https://sistemats.sanita.finanze.it
Linee Guida alla compilazione della nuova ricetta SSN
STRUTTURA DEL RICETTARIO
I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.
Ciascun blocco è dotato di una copertina ed una sottocopertina in cartoncino.
COPERTINA DEL RICETTARIO
La copertina del ricettario contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.
Nella parte fissa sarà riportata la denominazione dell’ente di competenza.
Nella cedola sarà riportato:
AREA DELLA RICETTA
AREA INTESTAZIONE
In tale area sono riportati:
AREA GENERALITÀ ED INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
In quest’area vanno riportati il cognome e nome dell’assistito ed il domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge.
NORMA SULLA PRIVACY PER LE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE (TAGLIANDO ADESIVO)
Il Disciplinare approvato dai Ministeri Economia e Salute riporta: “esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo”.
E’ consentito risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
AREA CODICE DELL’ASSISTITO
Tale area (a riempimento obbligatorio) è costituita da 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinata all’inserimento del Codice Fiscale alfanumerico ma anche di quello a barre dell’assistito.
AREA PER LA SIGLA PROVINCIA E ASL
Tale area, a riempimento obbligatorio, è costituita da 5 caselle contigue che servono ad indicare la sigla della provincia e il codice ASL di appartenenza dell’assisito.
Le prime due caselle bianche sono destinate all’indicazione della sigla della provincia di appartenenza dell’assistito.
Le successive tre caselle ombreggiate sono destinate all’indicazione del codice ASL di appartenenza dell’assistito.
Come detto sopra, ai fini della compensazione interregionale ed interprovinciale, è obbligatorio riempire sempre tale area anche nel caso in cui la ASL di competenza dell’assistito coincida con quella del medico prescrittore.
Non deve essere compilato nel caso di assistiti STP, personale navigante iscritto al SASN o assicurati da istituzioni estere). La sigla provincia e il codice Azienda sono riportati nell’Allegato 7 del disciplinare tecnico della ricetta allegato al decreto attuativo del comma 2 dell’art.50 della Legge n. 326/2003.
AREA TIPOLOGIA E PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE (SUGG, RICOV, U (URGENTE), B (BREVE), D (DIFFERITA),P (PROGRAMMATA)
La nuova ricetta è predisposta per l’indicazione delle priorità delle prestazioni da parte del Medico. Tale area NON deve attualmente essere contrassegnata. L’avvio della compilazione di quest’area è subordinata alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia. Le modalità di applicazione verranno successivamente diffuse e rese note a tutti gli attori coinvolti nel sistema.
AREA PRESCRIZIONE
Tale area è costituita da 8 righe tratteggiate da utilizzarsi per la descrizione della prescrizione e da 1 riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto.
E’ consentito l’utilizzo di quest’ultimo rigo anche per eventuali annotazioni particolari nel caso di prescrizioni farmaceutiche.
AREA NOTE CUF (OGGI NOTE AIFA)
Tale area contiene due gruppi di tre caselle destinate alla eventuale indicazione delle note CUF (oggi note AIFA). La nota va scritta inserendo il numero della nota con allineamento a sinistra, Il medico deve comunque barrare le caselle non utilizzate.
Il medico NON dovrà più controfirmare la nota AIFA.
AREA ESENZIONE
Tale area serve ad identificare il diritto di esenzione da parte dell’assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria. Il medico è tenuto a biffare la casella contrassegnata dalla lettera N in mancanza di qualsiasi tipo di esenzione (sia essa per patologia, invalidità, malattia rara, ecc… o per situazione reddituale – ISEE).
Nel caso in cui l’assistito abbia diritto all’esenzione il medico dovrà utilizzare il campo di 6 caselle contigue (3 di colore bianche per i codici di esenzione nazionale e 3 di colore ombreggiate per i codici di esenzione regionale).
Per attestare il diritto all’esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc…) il medico prescrittore dovrà riportare nelle prime tre caselle di colore bianco previste il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione secondo quanto riportato nella tabella di codifica adottata dalla Regione.
Per attestare il diritto all’esenzione per situazione reddituale (ISEE) il medico prescrittore dovrà riportare nelle tre caselle ombreggiate i codici di esenzione (E01 o E02 in base alla situazione reddituale documentata dall’assistito esibendo il certificato ISEE).
Il medico può, in caso di esenzione per situazione reddituale, far apporre la firma all’assistito utilizzando il campo della ricetta previsto. La firma dell’assistito non è obbligatoria ai fini della spedibilità della ricetta.
AREA TIPO RICETTA
L’inserimento del tipo ricetta servirà ad evidenziare la tipologia del soggetto assistito, in particolare:
UE ed EE (Turisti Europei o con accordi bilaterali)
AREA NUMERO PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE/PRESTAZIONI
Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell’apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.
AREA DATA DELLA RICETTA
La data dovrà essere indicata trascrivendo nell’apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l’anno (due caselle).
Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 si dovrà premettere il valore “0”.
Anche per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre si dovrà premettere il valore “0” nell’apposito campo.
Per l’indicazione dell’anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri.
IL RETRO DELLA RICETTA
Il retro della ricetta è da utilizzare solo per i Turisti.
È opportuno ricordare che è bene far inserire i dati al Turista, anche perché si può essere in presenza di alfabeti e/o di descrizioni molto particolari.
Tale area è così composta:
IL MODULO AGGIUNTIVO
Nel caso in cui il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l’applicazione dei fustelli autoadesivi sarà possibile utilizzare un modulo aggiuntivo.
Tale modulo può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta base quali:
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA
Il disciplinare tecnico prevede una serie di avvertenze per il rilascio, la conservazione e l’uso del ricettario al fine di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica.
Riportiamo qui di seguito le avvertenze previste nel suddetto disciplinare tecnico.
Klarstellung zur Vereinfachung der Verschreibung von Medikamenten für Patientinnen und Patienten mit chronischen und seltenen Krankheiten
Es wird mitgeteilt, dass am 9. Juli 2014 auf der Internetseite der Landesabteilung Gesundheit im Bereich Körperschaften, Betriebe, Freiberufler, ein eigener Abschnitt mit der Bezeichnung „Arzneimittelverschreibung“
veröffentlicht wurde, der die aktuelle Liste der Medikamente mit Therapieplanpflicht und die entsprechenden Verschreibungszentren sowie Leitfaden für die Verschreibung dieser Medikamente enthält.
Arzneimittelverschreibung – ANLEITUNG FÜR DIE VERSCHREIBUNG VON ARZNEIMITTELN MIT THERAPIEPLAN
Gesetzesdekret 90/2014, Rezepte für Medikamente für chronisch Kranke, max. 6 Packungen bei einer Therapiedauer von 180 Tage (im Originaltext)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014
1. All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e‘ inserito il seguente: „1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del
12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo‘ prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purche‘ gia‘ utilizzati dal paziente da almeno sei
mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo‘ comunque superare i 180 giorni di terapia.“.
Il Ministero della Salute con il Decreto del 28 luglio 2020 dispone l’immediato „divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio attivo della pseudoefedrina“.
(Bolzano, 16/09/2020)
(Bolzano, 16/06/2020)
Comunicazione n.65 della FNOMCeO relativa alle modifiche al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze riguardante: „Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica“.
(Bolzano, 23/04/2020)
Decreto del Presidente della Repubblica 28/03/2019, n. 54, concernente „Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore“.
Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019#327564530#:
L’Agenzia Italiana del Farmaco con la Determina del 14 ottobre 2020 ha adottato in maniera definitiva la Nota 97 relativa alla prescrivibiltà dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV).
(Bolzano, 23/11/2020)
Der Amt für Gesundheitssteuerung des Provinz Bozens übermittelt das Ministerialdekrets vom 13. Oktober 2020, das für die Ärztinnen und Ärzte das Verbot der Verschreibung von galenischen Zubereitungen mit dem Wirkstoff Stanozolol einführt.
(Bozen, 05.11.2020)
Tabella dei farmaci indicati per le emergenze nell’ambulatorio medico/odontoiatrico
(Bolzano, 06/08/2020)
A seguito delle determine AIFA n. 289 e 312 del 26 marzo 2020 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 09/04/2020, la specialità medicinale in commercio BRAFTOVI® (encorafenib) e MEKTOVI® (binimetinib) è ora rimborsabile dal SSN in classe H.
(Bolzano, 24/04/2020)
Um sportliche Tätigkeiten auszuüben, die eine „Tesserierung“ bei einem CONI-Sportfachverband oder einer vom CONI anerkannten Körperschaft für die Sportförderung (Ente di Promozione Sportiva, z.B. UISP, CNS LIBERTAS, CSI, CSAIN, ENDAS MSP, ASC, US ACLI) voraussetzt und um an den Schülermeisterschaften (Giochi Sportivi Studenteschi) teilzunehmen muss ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden.
Je nach Sporttätigkeit ändert sich dieses Zeugnis.
Für den Leistungssport braucht es ein eigenes sportärztliches Zeugnis, welches sportdisziplinspezifisch ist und von einem akkreditierten Sportfacharzt ausgestellt wird.
Für den nicht leistungsmäßigen Sport genügt das allgemeine ärztliche Zeugnis, welches für alle Sportdisziplinen gilt und vom Haus- bzw. Kinderarzt ausgestellt wird
Alle sportärztlichen Zeugnisse mit Gültigkeit bis zu einem Jahr sind auch als ärztliche Zeugnisse für den nicht leistungsmäßigen Sport gültig, und zwar für alle Sportdisziplinen, also unabhängig von der Sportdisziplin für die sie ursprünglich ausgestellt wurden.
Für die spielerisch-motorische Tätigkeit ist kein ärztliches Zeugnis erforderlich.
Il decreto del fare (legge 9 agosto 2013) parlava di abolizione dell’obbligo di presentare certificati sportivi per l’attività amatoriale, ma le palestre continuano a chiederli e possono farlo. Come mai? Nella complessa disciplina prova a mettere ordine la Federazione Italiana Medici Sportivi guidata da Maurizio Casasco. Il congresso a Roma oggi ospita oggi una sessione ad hoc: un’occasione per „ripassare“ le regole in questa complessa materia. FMSI ricorda a DoctorNews come vi siano cinque tipologie di certificazioni in ambito sportivo, regolamentate da decreti del Ministero della Salute. Sono obbligatorie: agonistica, Non agonistica, Particolare ad Elevato Impegno Cardiovascolare e Agonistica per disabili. La certificazione Ludico-Motoria è facoltativa, ma con limiti pratici.
Gesundheit / Soziales | 25.11.2014 | 13:46
Landesregierung: Gesundheits-Kooperation, Sportmedizin, Defibrillatoren
Eine ganze Reihe von Entscheidungen hat die Landesregierung heute (25. November) im Bereich der Gesundheit getroffen. So wird für Tauglichkeitszeugnisse für den Leistungssport ein eigenes Register der Fachärzte angelegt, die künftig notwendigen Defibrillatoren für Sportstätten wird das Land finanzieren und zudem wurden Vereinbarungen mit Kliniken in Österreich und Deutschland gutgeheißen.
Wer Leistungssport betreiben will, muss – egal ob Kind oder Erwachsener – dafür ein Tauglichkeitszeugnis vorlegen. „Die Ausstellung dieser Zeugnisse wird nicht den öffentlichen Diensten für Sportmedizin allein überlassen, sondern auch akkreditierten Fachärzten“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher heute nach der Sitzung der Landesregierung, in der entschieden wurde, ein eigenes Register akkeditierter Ärzte anzulegen. Diese können etwa von erwachsenen Sportlern aufgesucht werden, um die nötige sportmedizinische Untersuchung vornehmen zu lassen. „Damit entlasten wir die öffentlichen Dienste, was wiederum mit sich bringt, dass man auch die Wartezeiten auf eine sportmedizinische Untersuchung von Kindern abbauen kann“, so Kompatscher.
Auf den Tisch der Landesregierung kam heute zudem die Frage, wie die künftig für alle öffentlichen Gebäude und Sportstätten vorgeschriebenen Defibrillatoren angekauft und finanziert werden sollen. Beschlossen hat man heute, gemeinsam mit dem Gemeindenverband vorzugehen, damit eine möglichst große Anzahl von Geräten im Paket angekauft und damit auch ein guter Preis erzielt werden kann. „Das Land wird in jedem Fall die Mittel für die Defibrillatoren für die Sportanlagen bereit stellen, damit diese Kosten nicht auf die Sportvereine zukommen“, so der Landeshauptmann. Kompatscher betonte zudem, dass die Investition in solche Geräte Leben retten könne.
Gutgeheißen hat die Landesregierung heute schließlich auch eine Reihe von Vereinbarungen mit Kliniken außerhalb der Landesgrenzen. „Es sind Kliniken, die Leistungen erbringen, die wir in Südtirol nicht im Angebot haben“, so der Landeshauptmann. So wird es eine Vereinbarung mit der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen geben, eine weitere mit der „Waldburg-Zeil-Rheumaklinik Oberammergau“ und schließlich wird auch die Vereinbarung zur medizinischen Versorgung in Österreich mit dem Land Tirol erneuert. „Bei allen Abkommen haben wir in den Verhandlungen darauf geachtet, die Kosten einzudämmen“, so der Landeshauptmann, der von Einsparungen in Höhe von fünf bis zehn Prozent spricht. „Dabei ist es schon viel, wenn wir eine Kostensteigerung verhindern können“, so Kompatscher.
Anche i giovani sostituti dei medici di famiglia possono rilasciare i certificati sportivi, anamnestici, d’invalidità civile: lo sancisce una nota del ministero della Salute divulgata lo scorso mese dalla Fnomceo con comunicazione ai leader d’Ordine provinciale numero 76, con la quale per la prima volta si consente ai tirocinanti in medicina generale di effettuare attività libero professionali a latere della borsa di studio percepita per imparare a fare il medico di famiglia. A inibire tali attività era stato il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, lo stesso che vieta al medico del triennio di formazione specifica in medicina generale i rapporti di convenzione o contrattuali, anche temporanei, con strutture del Servizio sanitario o private. Secondo la nota ministeriale 12/8/2014 la ratio dei divieti è che il medico in formazione non deve avere attività distraenti, poiché preposto a «garantire la continuità del servizio assicurato dal medico di famiglia titolare ai propri assistiti allorché il medico sia impossibilitato a prestare la propria opera» (e non si trovino medici, ad esempio nella sua associazione, che lo sostituiscano). In effetti, la possibilità di rilasciare i certificati garantisce la continuità del servizio. Pertanto ad avviso della Direzione Generale Professioni del Ministero il tirocinante, oltre a poter svolgere tutte le attività in convenzione, incluso il rilascio di certificati gratuiti (malattia, riammissione scolastica e al lavoro, sportivi per la scuola) può rilasciare anche i certificati libero professionali facendoli pagare a tariffa libero professionale. Se però non sono inerenti a processi di diagnosi e cura, come accade per i certificati di invalidità civile ed assicurativi, deve caricare l’Iva. «E‘ una precisazione che consente al medico in formazione di espletare durante le sostituzioni tutte le attività del medico di medicina generale, sia quelle previste dal contratto sia quelle che sono patrimonio della deontologia», dice Giulia Zonno segretario Fimmg formazione, che ricorda come nessun medico può esimersi quando gli arriva una richiesta, inclusa quella di un certificato».
Doctor33
Per praticare attività sportive che richiedono il tesseramento presso una federazione sportiva nazionale, una disciplina associata o un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e per partecipare ai giochi sportivi stduenteschi è necessario presentare certificato medico.
A seconda del tipo di attività sportiva praticata varia il certificato.
Per lo sport agonistico serve un certificato medico apposito per lo sport agonistico, il cosiddetto certificato medico-sportivo specifico per la disciplina sportiva ed emesso da uno specialista in medicina dello sport accreditato.
Per lo sport non agonistico è sufficiente il certificato medico per lo sport non agonistico, generico per tutte le discipline sportive ed emesso dal medico di base o dal pediatra.
Tutti i certificati medico-sportivi con validità fino ad un anno sono validi anche come certificati per lo sport non agonistico per tutte le discipline sportive, indipendentemente dalla disciplina sportiva per cui sono stati originariamente emessi.
Per l’attività ludico-motoria non è obbligatorio alcun certificato medico.
Il decreto del fare (legge 9 agosto 2013) parlava di abolizione dell’obbligo di presentare certificati sportivi per l’attività amatoriale, ma le palestre continuano a chiederli e possono farlo. Come mai? Nella complessa disciplina prova a mettere ordine la Federazione Italiana Medici Sportivi guidata da Maurizio Casasco. Il congresso a Roma oggi ospita oggi una sessione ad hoc: un’occasione per „ripassare“ le regole in questa complessa materia. FMSI ricorda a DoctorNews come vi siano cinque tipologie di certificazioni in ambito sportivo, regolamentate da decreti del Ministero della Salute. Sono obbligatorie: agonistica, Non agonistica, Particolare ad Elevato Impegno Cardiovascolare e Agonistica per disabili. La certificazione Ludico-Motoria è facoltativa, ma con limiti pratici.
Dal Coni le indicazioni: in base al tesseramento le categorie che svolgendo
attività sportiva non agonistica, sono o non sono obbligate al certificato medico.
Vento di novità nelle palestre. Il Coni, sentito il Ministero della Salute, dovrà dettare alle Federazioni sportive, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti Coni dei criteri per distinguere i tesserati che praticano nei centri ad esso affiliati attività sportive non agonistiche regolamentate, e quindi necessitano certificato medico annuale, da quelli che praticano, da soli, con gli amici o in palestre e piscine, semplice attività ludico motoria finalizzata al solo conseguimento del benessere psicofisico, e dai tesserati che al momento non praticano alcuno sport. E‘ la novità contenuta nella nota del Ministero della Salute del 17 giugno, esplicativa delle linee guida di indirizzo sui certificati non agonistici del 2014 e della legge sulle semplificazioni 98/2013 che ha abolito l’obbligo di certificato per chi fa attività ludico motoria. Il decreto distingue in modo definitivo quest’ultima attività da quella non agonistica regolata da organismi sportivi, che include le attività parascolastiche degli studenti fino alle superiori e i giochi della gioventù provinciali e regionali, ma soprattutto include chi si tessera presso società che propongono attività organizzate dal Coni o da enti da esso riconosciuti o sono affiliate alle Federazioni sportive. I tesserati a loro volta oggi comprendono tanto chi svolge attività sportive impegnative e regolamentate come fuori quota – troppo vecchio o troppo giovane per l’agonismo – quanto chi si ritrova iscritto a una palestra affiliata Coni che gli chiede il certificato pur svolgendo egli un’attività ludica. Il decreto ribadisce che l’ultima categoria va esentata dall’obbligo di certificato annuale. Il documento in questione può essere rilasciato dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta ma anche dai medici specialisti in medicina dello Sport (del Ssn e in certe regioni pure del privato) o da quelli delle Federazioni medico sportive Coni. La visita ai fini del rilascio deve comprendere anamnesi ed esame obiettivo, misurazione della pressione arteriosa, e presentazione di un elettrocardiogramma refertato, che dev’essere prodotto una volta nella vita in condizioni normali ma va rifatto annualmente se il tesserato ha oltre 60 anni e presenta fattori di rischio cardiovascolari, oppure se a qualsiasi età presenta patologie croniche comportanti rischio cardiovascolare. Il medico di famiglia o il pediatra possono chiedere esami ulteriori (citata la prova da sforzo massimale) e visite specialistiche di branca o dal medico dello sport, e devono conservare i referti degli esami loro presentati, trascrivendoli (preferibilmente) nella scheda assistito informatizzata.
Mauro Miserendino
Un decreto per specificare i fattori di rischio che giustificano l’elettrocardiogramma nei pazienti che chiedono il certificato sportivo non agonistico? Maurizio Casasco presidente della Federazione medico sportiva Fmsi non è convinto dalla proposta Omceo Milano: «Mi lascia perplesso l’idea di tornare sul tema dopo che la linea guida Fnomceo firmata anche dalla nostra Federazione ha stabilito che per la maggior parte dei cittadini basta presentare un ecg fatto una sola volta nella vita. Se invece si intende dire che un Ecg fatto una volta nella vita è poco, sfondiamo una porta aperta. Tanto noi quanto la Fimmg, la Società di cardiologia e persino la Società italiana di Pediatria, quando siamo andati in Fnomceo a concordare la linea guida per l’Ecg, sostenevamo andasse praticato una volta l’anno. La Federazione che presiedo sostiene e adotta l’Ecg annuale come linea guida propria. La linea guida Fnomceo (che impone l’Ecg annuale a soggetti a rischio cardiovascolare e oltre i 60 anni se sono presenti fattori di rischio ndr) è un compromesso nato dal conciliare le posizioni anzidette con quella del mondo politico e del sindacato pediatri Fimp secondo il quale per i giovani non servirebbe elettrocardiogramma». Per inciso, i rappresentanti Fimp letteratura alla mano anche su DoctorNews hanno ribadito come su un bambino fino a 12 anni l’Ecg non dia garanzie perché non vede tutte le patologie e tutte le aritmie mentre potrebbe esaltare la variabilità di alcuni parametri generando „falsi positivi“. A questo punto si sarebbe potuto distinguere tra Ecg per la pratica sportiva non agonistica dei bambini ed Ecg per gli adulti.
La normativa vigente non aiuta, però, sul punto. Riguardiamo con Casasco il decreto Ministeriale 18/2/1982. «Parla di tre categorie. Le prime due (a e c) sono gli studenti delle scuole, sopra e sotto la soglia della maggiore età, che praticano le attività sportive extrascolastiche e i giochi della gioventù locali e regionali. In entrambi i casi i certificati sono richiesti dalle scuole e come medico e padre sostengo la pratica dell’Ecg, senza il quale non si colgono alcune aritmie determinanti. Qui la linea guida Fnomceo chiede Ecg annuale. Ma c’è un secondo tipo di attività non agonistica che interessa sia i bambini sia gli adulti e tutte le persone fisiche che, tesserate a federazioni sportive affiliate Coni, si trovino fuori range di età per la pratica dei relativi sport. Ogni disciplina ha le sue soglie d’ingresso e di uscita, ad esempio il calcio diventa agonistico a 12 anni e smette di esserlo a 45; all’interno del range della pratica agonistica il certificato riguarda il medico sportivo, mentre al di sotto dei 12 e al di sopra dei 45 anni torna a riguardare rispettivamente pediatra e medico di famiglia». «Alla fine come Fmsi abbiamo indicato una mediazione per tutti – dice Casasco – e cioè: sì all’Ecg „una volta nella vita“, tranne nei due casi espressamente citati dalla linea guida. Beninteso, l’iter per il certificato necessita una visita non fatta al telefono, di una raccolta dell’anamnesi del paziente e della valutazione della pressione arteriosa, un dato che va registrato e resta nel tempo. E questo iter riguarda tutte le persone fisiche che intraprendono un’attività sportiva non agonistica. Se a 60 anni si vuol giocare a pallone, e si è tesserati per una società affiliata Coni, va fatto il certificato. E, ove il medico nella visita rilevi fattori di rischio, chiede l’Ecg: un esame che noi medici sportivi -per quanto ci riguarda – pratichiamo, ripeto, una volta l’anno su tutti i soggetti di cui al decreto del 1982».
DoctorNews del 14 aprile 2015
Per legge, è necessaria una visita medica per praticare attività sportiva agonistica e non agonistica.
Premessa:
Agonismo non è sinonimo di competizione: l’aspetto competitivo può essere presente anche in attività sportive non agonistiche (ad esempio un torneo under 8 di pallavolo), mentre un atleta agonista non necessariamente partecipa a competizioni (ad esempio un giocatore di pallamano tesserato che nell’arco di un campionato non disputa alcuna partita). Pertanto, l’aspetto competitivo da solo non è sufficiente a configurare un’attività sportiva come agonistica.
Chiarezza sull’elettrocardigramma nelle visite di idoneità per lo sport non agonistico
Parola fine, forse, per la diatriba sui certificati sportivi non agonistici.
È in gazzetta ufficiale serie generale 243 del 18/10 il decreto 8 agosto 2014 sui certificati sportivi che recepisce la semplificazione varata con il decreto del fare l’anno scorso. D’ora in poi sarà richiesto di presentare un certificato medico annuale a tutti i bambini e ragazzi che praticano sport a livello non agonistico e anche per gli adulti „amatori“ che hanno superato l’età dell’agonismo, in genere posta intorno a 45 anni. Per le attività agonistiche, invece, resta il certificato rilasciato dalle federazioni competenti in base al decreto ministeriale 18/2/1982. Sono interessate dal controllo annuale: le attività sportive parascolastiche; i giochi della gioventù (escluso il livello nazionale); gli sport praticati nell’ambito delle federazioni affiliate Coni al di sotto delle età „agonistiche“ stabilite dalle stesse – per iniziare il tennis ci vogliono 8 anni, per il pugilato 14 – e al di sopra.
Il certificato è rilasciato dal medico di famiglia e dal pediatra di libera scelta per i propri assistiti, dai medici sportivi specializzati e della Federazione Fmsi in ogni caso. La visita si compone in pratica di tre momenti: anamnesi/visita, rilevazione della pressione ed elettrocardiogramma, da effettuare in apposita struttura. L’ecg è in pratica obbligatorio per tutti ma con diverse cadenze. Dovranno presentare referto annuale gli ultrasessantenni con fattori di rischio cardiovascolari e gli affetti da patologie croniche conclamate a rischio cardiovascolare, mentre basta un elettrocardiogramma fatto una volta nella vita per i più giovani a meno di specifiche indicazioni del medico.
Tutti i medici certificatori – sportivi e non – devono conservare copia dei referti delle indagini diagnostiche eseguite per il certificato; medici di famiglia e pediatri poi ne devono registrare i dati nella scheda informatizzata che tengono per ciascun assistito. L’onere è a fini di tutela medico legale, e non è di convenzione; tra l’altro, la certificazione è gratuita solo per l’idoneità ad attività parascolastiche e giochi della gioventù, mentre è a pagamento – quindi eseguita in regime libero-professionale – negli altri casi.
Doctor33
Nota del Ministero della Salute recante „Criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportive“
Comunicazione FNOMCeO relativa Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello n. 8/19 – „Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni „anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria“.
Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello n. 7/19 recante „Medico competente della Polizia di Stato-Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d-bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento“.
Documento della FNOMCeO relativo alla tematica della „Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico“.
Buone notizie per i medici competenti – quelli che collaborano alla valutazione dei rischi ed effettuano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori – che, pur in regola con l’aggiornamento ECM, fossero stati cancellati dall’apposito elenco nazionale a seguito di omessa comunicazione dei crediti conseguiti.
Ad affermarlo è una Circolare congiunta Ministero della Salute- Fnomceo che, tra gli altri punti, chiarisce che “per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso”.
chiarimenti sulla natura giuridica dell’elenco medici competenti – obblighi e conseguenze mancata iscrizione in elenco
Comunicazione Medico Competente è l’applicazione online dedicata ai medici competenti per la gestione della comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria in un’ottica di standardizzazione metodologica e procedurale per la trasmissione delle informazioni alla ASL di riferimento.
I crediti ECM mancanti al 31/12/2014 si possono recuperare entro il 30/06/2016
A fronte di numerose richieste di chiarimenti da parte di Iscritti cancellati dall’elenco Nazionale dei Medici Competenti perchè non in regola con l’obbligo ECM, pubblichiamo, di seguito, alcuni chiarimenti forniti dall’Ufficio Legale della FNOMCeO.
Medici competenti – Trasmissione entro il 31 marzo 2015 dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Istanze di interpello presentate dalla Federazione – Risposte della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Medici competenti – Risposta della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla istanza di interpello della FNOMCeO
Medico competente per i taglienti, dal 25 Marzo 2014 è obbligo europeo
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Medici competenti – avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni secondo il metodo dell’offerta a ribasso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa
DIRITTO SANITARIO 22 marzo 2013
Medico competente: domande di iscrizione nell’elenco
Il fatto – Un laureato in medicina, conseguita la specializzazione in igiene e medicina preventiva, ha presentato richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso il Ministero della Salute. La domanda non è stata accolta in quanto l’interessato dopo la specializzazione, non aveva seguito i percorsi formativi previsti dall’art. 38, co. 2 del d.lgs. 81/2008. Il Tar Marche chiamato a decidere sulla questione, ha respinto il ricorso proposto dal sanitario che ha agito, conseguentemente, dinanzi al Consiglio di Stato.
Profili di diritto – Il Collegio, in particolare, ha dovuto decidere sulla contestazione sollevata dal medico in ordine alla mancata istituzione dei corsi previsti dal decreto legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonostante il lungo tempo trascorso dalla riforma del 2008 nel senso che egli non li aveva frequentati solo perché non ancora istituiti. Il legislatore ha valutato necessario che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, per svolgere le funzioni di medico competente, debbano avere frequentato, dopo la specializzazione, gli appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali. Ciò sul presupposto che la specializzazione in igiene e medicina preventiva non sia pienamente sufficiente e, comunque, non sia del tutto equiparabile agli altri titoli contemplati dallo stesso art. 38 fra cui, in particolare, la specializzazione o la docenza in medicina del lavoro per i quali, invece, non è richiesta una simile integrazione formativa. Il mancato accoglimento della domanda proposta a causa della non frequenza dei percorsi formativi universitari ancora da definire, nonostante l’inerzia delle amministrazioni interessate che non vi hanno provveduto tempestivamente, non appare illegittimo tenuto conto del tenore della norma.
I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L’elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).
Al fine di svolgere una funzione di garanzia e certazione in riferimento peraltro ad eventuali richieste di cittadini, pubbliche amministrazioni, aziende private e tribunali e al fine di evitare palesi discrepanze tra l’elenco provinciale e l’elenco nazionale dei medici competenti si chiede gentilmente ai spett.li medici di inoltrare la domanda anche all’Ordine di appartenenza.
Medici competenti, al via l’iscrizione on line
Nota della FNOMCeO trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca inerente alla attivazione del Master abilitante per le funzioni di medico competente
Medici Competenti: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative a dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori …
I medici chirurghi iscritti ai relativi Ordini Provinciali che siano in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del Dlgs 81/2008 e che vogliano essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti devono fare apposita domanda all’Ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000.
Al fine di esercitare una corretta funzione di certazione i medici interessati sono tenuti a presentare il modello di domanda allegato e che in ogni caso potrà reperire e compilare e spedire (tramite posta elettronica certificata) direttamente.
Un’apposita Commissione nominata dall’Ordine valuterà titoli e requisiti e precisamente:
– Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
– Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
– Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs 277/1991.
Gli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale che non possiedono il requisito di avere svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell’arco di tre anni anteriori all’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività, devono seguire un percorso formativo universitario articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica frontale e a piccoli gruppi, strutturate in corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di crediti formativi universitari (cfu) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente (art. 1 comma 1 Decreto interministeriale 15 novembre 2010).
Si ricorda infine che a decorrere dal programma triennale di educazione continua in medicina 2011/2013 i medici competenti dovranno trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza la certificazione o l’apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell’obbligo formativo di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs 81/08 necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, laddove è previsto che i crediti da conseguire dovranno essere non inferiori al 70 per cento del totale, nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
Elenchi provinciali dei medici competenti – Medici addetti alla vigilanza
Art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche „… il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun tipo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di medico competente…“
Sorveglianza sanitaria – Medici Competenti: Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante „Chiarimenti in merito alle modifiche all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, introdotte dal D.Lgs. n. 106/09
„… gli appartenenti al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che abbiano svolto l’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (art. 38, comma 1, lett. d-bis del D.Lgs. 81/08), precisando che essi possono continuare a svolgere tale attività presso le stesse amministrazioni ma non in ambito civile…“
Decreto Interministeriale 15 novembre 2010 – Master abilitante per le funzioni di Medico Competente – elenchi provinciali dei Medici Competenti
„… Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale „sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari …“ …“
Elenchi provinciali medici competenti e relativo allineamento con l’elenco nazionale
Elenchi provinciali medici competenti
D.Lgs. 106/09 – Sorveglianza sanitaria – titoli e requisiti del medico competente e relativi obblighi
D.Lgs. 81/08 – Medico competente: titoli, requisiti, obblighi e responsabilità
21.01.2015 – Neue Bestimmungen:
Im Sinne des Art. 1 des Abkommens der Staat-Regionen-Konferenz und der Autonomen Provinzen vom 07.02.2013 sind folgende Fachgebiete der Komplementärmedizin von den Bestimmungen betroffen:
Akupunktur, Phytotherapie und Homöopathie, unterteilt in Homöopathie, Homotoxikologie und Anthroposophische Medizin. Der Art. 3 des genannten Abkommens schreibt zum Schutze der Gesundheit der Bürger und
Bürgerinnen die Errichtung der drei unten angeführten Verzeichnisse bei den Ärzte- und Zahnärztekammern der einzelnen Provinzen vor:
1. Akupunktur; 2. Phytotherapie; 3. Homöopathie, unterteilt in drei Unterverzeichnisse:
Akupunktur, Phytotherapie und Homöopathie sind Gesundheitsleistungen, die bestimmten Berufsgruppen vorbehalten sind, da sie in die ausschließliche Kompetenz und berufliche Verantwortung des Arztes, Zahnarztes, Tierarztes oder
Apothekers fällt, für einen jeden entsprechend seinem Zuständigkeitsbereich.
Akupunktur, Phytotherapie und Homöopathie werden als Systeme von Diagnose, Behandlung und Vorbeugung eingestuft, welche die Schulmedizin begleiten und das gemeinsame Ziel der Förderung und des Schutzes der Gesundheit, der
Behandlung und der Rehabilitation verfolgen.
Zum Schutz der Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen werden bei den Ärzte- und Zahnärztekammern der einzelnen Provinzen die Berufsverzeichnisse für Akupunktur, Phytotherapie und Homöopathie errichtet. Die Verzeichnisse werden
nach Fachgebiet unterschieden.
Akupunktur wird als diagnostisches, klinisches und therapeutisches Verfahren definiert, das durch Einstechen von Metallnadeln in ganz bestimmten Hautbereichen die Wiederherstellung des Gleichgewichtes eines veränderten
gesundheitlichen Zustandes anstrebt.
Die Phytotherapie wird als therapeutisches Verfahren definiert, das sich auf den Einsatz von Heilpflanzen oder Derivaten und Extrakten derselben, die in angemessener Weise verarbeitet werden, stützt; dies kann gemäß
epistemologischen Vorgangsweisen der Schulmedizin oder nach diagnostisch-therapeutischen Systemen erfolgen, die sich mit jenen der Schulmedizin vergleichbar sind.
Die Homöopathie wird als diagnostisches und therapeutisches Verfahren definiert, das auf dem Ähnlichkeitsprinzip beruht: Laut dem homöopathischen Grundgedanken kann ein kranker Mensch durch die Verabreichung von einem oder
mehreren verdünnten Stoffen behandelt werden, die in einer gesunden Person die typischen Symptome des behandelten Krankheitszustandes hervorrufen würden, behandelt werden. Der Begriff Homöopathie umfasst alle Therapien, die
gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 219 vom 24.4.2006 und nachfolgenden Dokumenten verdünnte Arzneimittel verwenden.
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell‘ elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Itali
Deposito generico di un atto
Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del Direttore Generale SIA; detto provvedimento individua anche i
soggetti esterni abilitati al deposito.
L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale – vedi indicazioni) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica
da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici.
Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.
Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica.
Sono presenti sul mercato diversi software che permettono la creazione di tale struttura dati. Il formato del messaggio di PEC è riportato nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di deposito. Il deposito è accettato
solo se il soggetto mittente del messaggio di PEC risulta registrato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell’art 35 comma 1 del D.M. 44/2011 e consultabili nella sezione
Servizi/Uffici Giudiziari di questo portale. A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia: ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC
determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Avviso Mancata
Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio
della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene
riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione
dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario
La descrizione dettagliata dell’intero flusso di deposito è riportata nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di
deposito
Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice
In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema
della Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all’ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari). Il professionista deve pertanto:
Strumenti per l’accesso all’area riservata del portale e per la consultazione
Il dominio giustizia rende disponibile il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, oltreché l’accesso ai documenti in formato elettronico contenuti nel fascicolo
informatico. L’accesso è consentito ai professionisti (avvocati e ausiliari del giudice), ai privati, alle imprese e agli enti; il sistema permette la consultazione in accordo a diversi livelli di visibilità.
Per accedere al servizio è necessaria l’identificazione c.d. „forte“, tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB, …) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato: da una pubblica
amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS); da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.
Inoltre, per i professionisti (avvocati e ausiliari del giudice) occorre essere registrati nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
L’accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici (vedi Specifiche Tecniche, art. 24, comma 7).
Gli strumenti per la consultazione sono descritti di seguito. Accesso tramite punto di accesso L’elenco dei punti di accesso autorizzati è disponibile al link della seguente pagina:
http://pst.giustizia.it. È possibile utilizzare differenti punti di accesso. Il punto di accesso rende disponibile i servizi attraverso le proprie pagine o propri strumenti ed è tenuto a fornire adeguati servizi
di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
Accesso tramite portale dei servizi telematici Per accedere alle funzioni di consultazione tramite questo Portale (sezione Servizi), occorre effettuare il login utilizzando il pulsante „Accedi“; verrà richiesta l’autenticazione
tramite token crittografico. Il Ministero non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale dei servizi telematici.
Accesso tramite software specifico È inoltre possibile eseguire la consultazione utilizzando un software esterno appositamente sviluppato (in generale nell’ambito di sistemi gestionali specifici). Anche in questo caso
l’autenticazione dell’utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del token crittografico.
Risposta n. 211/19 dell’Agenzia dell’Entrate – Compenso CTU – Fatturazione elettronica – Ritenuta a titolo di d’acconto IRPEF – Art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973
Con circolare n. 9, di data 7 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il consulente tecnico d’ufficio, una volta ricevuto il pagamento dalla parte cui il Giudice ha posto a carico il relativo onere, deve emettere
fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione intestandola all’Ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione. Ciò è stato confermato dal Ministero della Giustizia con note
dd. 30.5.2018 e dd. 29.9.2018.
……Dal prossimo 1° luglio, l’ambito di applicazione del meccanismo dello “split payement” (scissione dei pagamenti) è esteso a tutti quei professionisti (Avvocati, CTU,Periti, ecc.) che lavorano con la Pubblica
Amministrazione, con le società partecipate della PA e con le società quotate. Dal punto di vista pratico, i professionisti dovranno adeguare le modalità di emissione delle fatture che non saranno più emesse con “Iva ad
esigibilità immediata o differita” ma in regime di “scissione dei pagamenti”. Dovrà pertanto essere compilato con “S” lo specifico campo. Restano ovviamente esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti, i professionisti in
regime forfettario o dei minimi, poiché le loro fatture non recano alcun addebito di Iva.
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015 – Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di CTU
Entrata in vigore dell’obbligo di deposito degli atti endoprocessuali esclusivamente mediante trasmissione telematica per iscritti all’albo dei consulenti tecnici
Come noto, a far data dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile mediante trasmissione telematica.
L’obbligo riguarda anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d’ufficio etc.).
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2001, n. 44) ha previsto l’istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica
certificata dei soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
Solo la registrazione del professionista al Reginde consente al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente,
dal 1 luglio 2014 le cancellerie non posono più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.
Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico.
Avviso del Processo civile telematico – obbligatorietà deposito telematico – Art. 16 bis D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221
QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA
I medici fiscali devono sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale nel caso il dipendente pubblico, assente per malattia, non sia risultato reperibile al proprio domicilio.
(INPS messaggio n. 4282 del 31.10.2017)
IN ALLEGATO A PARTE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministero della Salute, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, il Decreto 2 agosto 2017, con l’approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
(20/10/2017)
In allegato il comunicato di questa associazione nazionale medici fiscali e statistica pubblicata sul sito INPS.
Per opportuna conoscenza si invia la nota trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e il documento consegnato nelle mani del Presidente dell’Inps, Prof. Tito Boeri, il 10 dicembre 2015.
L’Agenzia delle entrate nella risoluzione 36/E del 13 marzo 2006, confermando quanto già espresso nella circolare 4/E del 2005, ribadisce che le prestazioni rese dei medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INAIL sono esenti IVA, in quanto perseguono in via prevalente una funzione di tutele della salute di prevenzione di malattie e verifica costante dello stato di salute dei lavoratori.
Marco Perelli Ercolini
Indagine Conoscitiva su Medici Fiscali: approvato il documento conclusivo della Commissione Affari Sociali
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Generalversammlung des Weltärztebundes (World Medical Association, WMA) hat am 14. Oktober in Chicago eine neue Fassung der Deklaration von Genf (Genfer Gelöbnis) verabschiedet und diese umgehend in den offiziellen Sprachen des WMA Englisch, Französisch und Spanisch veröffentlicht.
Dezernat Internationale Angelegenheiten/ Department for International Affairs
Bundesärztekammer / German Medical Association
Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association – Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani – World Medical Association
La dichiarazione è stata adottata nella 18a Assemblea Generale della World Medical Association (WMA), tenutasi nel giugno del 1964 ad Helsinki in Finlandia.
Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association – Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani – World Medical Association
La dichiarazione è stata adottata nella 18a Assemblea Generale della World Medical Association (WMA), tenutasi nel giugno del 1964 ad Helsinki in Finlandia
A cinquant’anni dalla prima pubblicazione, la World Medical Association (WMA) ha pubblicato l’ottava versione della Dichiarazione di Helsinki, documento di riferimento internazionale sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani, inclusa la ricerca su campioni biologici di origine umana e su altri dati identificabili.
La nuova versione approfondisce una serie di problematiche di estrema rilevanza: il coinvolgimento dei cosiddetti gruppi vulnerabili, il consenso informato, l’uso del placebo, la necessità di registrare e riportare i risultati di tutte le sperimentazioni cliniche.
Soeben ist die Broschüre „Eltern bleiben trotz Trennung“ erschienen. Sie informiert darüber, wie Kinder trotz Schmerzes behütet durch die Trennungszeit kommen können. Sie ist bei der Familienberatungsstelle „Ehe- und Erziehungsberatungsstelle Südtirol“, bei der Familienagentur sowie der Kinder- und Jugendanwaltschaft erhältlich und kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden.Dr. Gudrun Schmid, AUTONOME PROVINZ BOZEN − SÜDTIROL Familienagentur
familienagentur@provinz.bz.it – http://www.provinz.bz.it/familie
(01.12.2014)
PROFILO SALUTE REFLUSSO GASTROESOFAGEO
E’ online la nuova puntata del format di informazione dell’AO di Cremona
Il reflusso esofageo in Italia colpisce circa il 10-20% della popolazione.
Un disturbo molto diffuso – spiega Federico Buffoli (Direttore UO Endoscopia digestiva e Gastroenterologia aziendale) – che quando trascurato può portare a conseguenze serie.
Bruciore addominale e rigurgito sono i sintomi tipici. Terapia farmacologica appropriata, dieta frazionata e attività fisica sono gli ingredienti per affrontare il problema.
Azienda Ospedaliera „Istituti Ospitalieri“ di Cremona
(24/11/2014)
Recensione e la copertina del libro „Storia del Codice di deontologia medica. Dalle origini ai giorni nostri“ di Sara Patuzzo, appena pubblicato per le edizioni Minerva Medica con il patrocinio della FNOMCeO.
Il Codice di deontologia medica rappresenta la summa delle regole comportamentali che i medici sono chiamati a rispettare nella loro professione. Tali norme di condotta si ispirano a principi etici condivisi dalla categoria, che affondano le loro radici in un antico passato, quando l’arte medica muoveva con graduale consapevolezza i suoi primi passi lungo il sentiero della conoscenza.
(20/11/2014)
Wissenschaftlicher Beitrag von Dr. Bernd Raffeiner – Rheumatologie
Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) ist nicht nur die häufigste chronisch-rheumatische Erkrankung, sondern auch die häufigste chronische Erkrankung überhaupt im Kindesalter. Es handelt sich um eine chronische autoimmune Gelenksentzündung…..
Wissenschaftlicher Beitrag von Dr. Alex Mitterhofer – Sportmedizin Bruneck
Wissenschaftlicher Beitrag von Dr.in Barbara Avesani
Wissenschaflticher Beitrag von dr. Alex Mitterhofer – Sportmedizin Bruneck
Fortsetzung der statistischen Auswertungen der Wettkampfeignungsvisiten von Dr. Alex Mitterhofer
17/01/2020 FNOMCeO
SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: LA GUIDA COMPLETA da F Informazione Fiscale a cura di Francesco Oliva:
Fattura elettronica omessa, errata o inviata in ritardo: ecco la guida completa alle sanzioni 2019 previste a regime e durante il periodo di moratoria. Una dettagliata analisi normativa, le tabelle di sintesi alle sanzioni previste in materia di fatturazione elettronica ed il codice tributo eventualmente da utilizzare nel modello F24.
da M. Perelli Ercolini – InBreve nr. 35/2019
L’arrivo della nuova normativa sulla fatturazione elettronica dà l’occasione per capire meglio quali sono le eccezioni di cui godono i medici di famiglia e di continuità assistenziale.
Per esempio, perché pur essendo liberi professionisti, i medici convenzionati non emettono fattura alla Asl che li paga?
La risposta, come spiega un approfondimento fiscale pubblicato su www.fimmgpalermo.it, sta in una deroga risalente al lontano 1974. A prevederla è l’articolo 2 del Decreto ministeriale del 31 ottobre di quell’anno, in base al quale i compensi per i medici in convenzione sono quelli risultanti dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato mensilmente dall’Asl, che fa le veci della fattura”, spiega il commercialista Alessandro Ravazzolo.
Questa deroga è tornata utile per riaffermare che i medici di famiglia non devono preoccuparsi di fare una fattura elettronica alla pubblica amministrazione con cui sono convenzionati. Più in generale, ricorda il commercialista, tutte le fatture “emesse in favore di propri pazienti sono sempre escluse dalla fatturazione elettronica, anche per aderire alle perplessità manifestate dal Garante della Privacy”.
Diverso il caso di fatture emesse ad altri soggetti (ad esempio le società), che fanno sorgere l’obbligo della e-fattura, a meno che il medico non abbia optato per il regime fiscale forfetario.
COME RICEVERE LE FATTURE
L’approfondimento, che è liberamente consultabile online, chiarisce anche diversi aspetti su come consultare e prelevare le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori. In particolare fa capire che non è necessario dotarsi di un codice univoco pagando un fornitore di software, ma è possibile anche avvalersi gratuitamente del servizio dell’Agenzia delle Entrate.
(Redazione ENPAM 23/01/2019)
Il Decreto fiscale 2019 è diventato legge dello Stato, confermando l’entrata in vigore dal 1 gennaio dell’obbligo di fattura elettronica. I medici e gli odontoiatri saranno esonerati, almeno parzialmente: un avverbio che richiede qualche approfondimento per evitare di generare confusione.
I camici bianchi non dovranno emettere fattura elettronica per tutte quelle prestazioni che verranno poi inviate al Sistema Ts per il 730 precompilato. Inoltre saranno esonerati dall’emissione di fattura elettronica i medici convenzionati per quanto riguarda i compensi compresi nel cedolino delle Asl.
Discorso diverso per tutte le altre prestazioni che non rientrano nei casi citati finora: come ogni altro professionista, anche i medici saranno chiamati a utilizzare la fattura elettronica nel caso di una retribuzione legata a una sostituzione, alla partecipazione a un corso di formazione o a qualsiasi attività professionale nei confronti della pubblica amministrazione o di una società privata.
Anche se non non fosse necessario emettere alcuna fattura elettronica, non si è esonerati dal ricevere le fatture elettroniche. Si pone quindi la questione della conservazione delle fatture ricevute da altri. Infatti non è sufficiente conservarle nel proprio computer, ma serve rispettare alcune norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale.
Le possibilità sono due: servirsi di un sistema gestionale fornito da operatori certificati, oppure utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate tramite l‘area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Da segnalare infine un memorandum realizzato dalla Commissione Fisco della Fimmg, con diverse informazioni tecniche e operative: il file è disponibile a questo link.
(ENPAM 19/12/2018)
DDL 886 – Decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale e pubblicazione GU n.293 del 18/12/2018
Sull’esonero dalla fattura elettronica dal 1° gennaio per i professionisti sanitari la strada si complica. Nel passaggio dell’emendamento al decreto fiscale, proposto dal relatore Emiliano Fenu M5S, dalla Commissione finanze all’assemblea del Senato il testo di modifica dell’articolo 10 (10.0.100) è stato accantonato. In ogni caso: l’esenzione, per come si legge, vale solo per il 2019, non riguarda le fatture dei fornitori e nemmeno quelle fatte ai pazienti e in genere ai soggetti per i quali non si è tenuti all’invio dei dati a inizio anno al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato…
Cos’è la FatturaPA
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l‘ unico accettato dal Sistema di Interscambio.
l‘ autenticità dell‘ origine e l‘ integrità del contenuto sono garantite tramite l‘ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell‘ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Il formato della FatturaPA
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:
informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l‘ integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell‘ emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.
Firmare la FatturaPA
Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
Digitale tenendo presenti i seguenti vincoli tecnici:
il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010,
XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010. L’unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella „enveloped“. Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI=““ oppure con URI=“#iddoc“ dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference.
In base al formato di firma adottato, l’estensione del file assume il valore „.xml.p7m“ (per la firma CAdES-BES) oppure „.xml“ (per la firma XAdES-BES).
il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro „signing time“, che riporta la data e l’ora, ed anche la „time zone“ e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l‘ apposizione della marca temporale.
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file FatturaPA al suo interno.
Consultare la sezione degli esempi per visualizzare due fatture firmate in formato XAdES e CAdES.
Pubblica Amministrazione = tutti gli uffici pubblici: Ospedali, Aziende Sanitarie, Casse previdenziali, Provincia, Ministeri, Ordini professionali, Scuole, Comuni, Università, Accademie, Agenzie delle Entrate, Tribunali, Biblioteche, Camera di Commercio
Indice delle Pubbliche Amministrazioni: http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1 (commi da 209 a 214) e successive modifiche introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tal fine istituisce il Sistema di Interscambio quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.
La regolamentazione attuativa è demandata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.
La Circolare N. 37 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF – RGS – Prot. 89719 del 04/11/2013 prevede che a partire dal 31 marzo 2015, anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri non potrà più accettare fatture che non siano emesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del decreto 55/2013 e, trascorsi tre mesi da tale data, non potrà più procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Le fatture elettroniche saranno trasmesse all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e, per assicurare la ricezione delle fatture da parte delle singole Amministrazioni, è necessario che il soggetto che emette la fattura indiche il Codice Univoco assegnato all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Al fine di dare la possibilità a tutti i fornitori di emettere, a partire dal 31 marzo 2015, una corretta fattura elettronica, si comunica il seguente dato che dovrà essere obbligatoriamente inserito nella fattura elettronica:
Codice Univoco Ufficio: UFCICR